Art. 66. Destinatari dei processi della formazione 1. Le attivita' formative sono programmate nei piani della formazione del personale, sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi rilevati nell'organizzazione, anche in conseguenza di innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, processi di mobilita', processi di reclutamento di nuovo personale, programmi di sviluppo della qualita' dei servizi, esigenze di accrescimento e sviluppo professionale, con particolare riferimento alla riqualificazione e progressione del personale. Gli stessi piani individuano altresi' le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali, nonche' i soggetti esterni, tra quelli di cui al comma 6 del presente articolo, coinvolti nella realizzazione delle attivita' programmate. 2. Le aziende ed enti assicurano, ove necessario, la formazione d'ingresso del personale neoassunto anche mediante affiancamento. Essa e' effettuata mediante attivita' di intensita' e durata coerente con le esigenze di inserimento di tale personale nei contesti organizzativi. 3. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Le aziende ed enti, compatibilmente con le esigenze organizzative connesse con l'organizzazione delle attivita' formative, favoriscono la partecipazione a successivi moduli formativi aventi il medesimo oggetto, dei dipendenti impossibilitati a partecipare per oggettivi impedimenti. L'impossibilita' a partecipare deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicata con congruo anticipo. Il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni effettua la propria formazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per le attivita' di cui al comma 4, lettera a). 4. I piani di formazione definiscono quali iniziative aziendali abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono: a) le attivita' di formazione che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalita' del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata; b) le attivita' formative aventi l'obiettivo di far conseguire ai dipendenti il piu' alto grado di operativita' ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione, tenendo conto dell'evoluzione delle normative e delle conoscenze riferite ai contesti di lavoro, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative degli stessi contesti, nonche' delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane. 5. Per garantire l'obiettivo di una formazione permanente e diffusa, i piani di formazione di cui al comma 1 definiscono anche le metodologie formative e didattiche e, in tale ambito, valutano la possibilita', per accrescere l'efficacia e l'efficienza delle iniziative programmate, di attivare metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunita' di apprendimento, comunita' di pratica. 6. Nell'attuazione dei piani di formazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, le aziende ed enti possono assumere iniziative di collaborazione con altre aziende, enti o amministrazioni ed altri soggetti privati, finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati. 7. Il personale che partecipa alle attivita' di formazione organizzate dall'azienda ed ente e' considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa azienda ed ente. 8. Le attivita' sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario di lavoro. Qualora le attivita' si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio, ove ne sussistano i presupposti. Al fine di favorire la partecipazione nelle aziende ed enti con articolazione sul territorio e' privilegiata l'organizzazione di attivita' a livello regionale o territoriale, ove non sia possibile realizzare attivita' di formazione a distanza. 9. Le aziende ed enti individuano i dipendenti che partecipano alle attivita' di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunita' di partecipazione. In sede di organismo paritetico di cui all'art. 8 (Organismo paritetico per l'innovazione), possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma. 10. Le aziende ed enti curano, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in attuazione del presente articolo, concluse con accertamento finale delle competenze acquisite. 11. Le aziende ed enti e le organizzazioni sindacali di cui all'art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), possono costituire enti bilaterali per la formazione, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni e dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente. 12. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 8 (Organismo paritetico per l'innovazione): a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale; b) possono essere formulate proposte all'azienda ed ente, per la realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo; c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei piani di formazione e sull'utilizzo delle risorse stanziate. 13. Al finanziamento delle attivita' di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. 14. La partecipazione del personale all'attivita' formativa si realizza nelle seguenti aree di applicazione: a) corsi di insegnamento previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale organizzati dal servizio sanitario nazionale; c) formazione di base e riqualificazione del personale. 15. Le attivita' di cui al comma 14 sono riservate di norma al personale delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, con l'eventuale integrazione di docenti esterni. 16. Il personale e' ammesso alla formazione secondo le modalita' previste dai regolamenti delle singole aziende ed enti, privilegiando la competenza specifica. 17. L'attivita' formativa, se svolta fuori orario di lavoro, e' remunerata in via forfettaria con un compenso orario di euro 25,82 lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici. Se l'attivita' in questione e' svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati, in quanto effettuato fuori dell'orario di lavoro. 18. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 54 del CCNL 21 maggio 2018, l'art. 29, commi 14, 15, 16 e 17 del CCNL 7 aprile 1999 e l'art. 20, comma 8 del CCNL 19 aprile 2004.