(Allegato-art. 66)
                              Art. 66. 
 
              Destinatari dei processi della formazione 
 
    1. Le  attivita'  formative  sono  programmate  nei  piani  della
formazione del personale,  sulla  base  dell'analisi  dei  fabbisogni
formativi  rilevati  nell'organizzazione,  anche  in  conseguenza  di
innovazioni tecnologiche,  organizzative  e  normative,  processi  di
mobilita', processi di reclutamento di nuovo personale, programmi  di
sviluppo della qualita' dei  servizi,  esigenze  di  accrescimento  e
sviluppo   professionale,   con    particolare    riferimento    alla
riqualificazione e  progressione  del  personale.  Gli  stessi  piani
individuano  altresi'  le  risorse  finanziarie  da  destinare   alla
formazione, ivi  comprese  quelle  attivabili  attraverso  canali  di
finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali,  nonche'  i
soggetti esterni, tra quelli di cui al comma 6 del presente articolo,
coinvolti nella realizzazione delle attivita' programmate. 
    2. Le aziende ed enti assicurano, ove necessario,  la  formazione
d'ingresso del personale  neoassunto  anche  mediante  affiancamento.
Essa e' effettuata mediante attivita' di intensita' e durata coerente
con le  esigenze  di  inserimento  di  tale  personale  nei  contesti
organizzativi. 
    3. Le iniziative di formazione del presente  articolo  riguardano
tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco  sindacale.  Le
aziende  ed  enti,  compatibilmente  con  le  esigenze  organizzative
connesse con l'organizzazione delle attivita' formative,  favoriscono
la partecipazione a successivi moduli formativi  aventi  il  medesimo
oggetto, dei dipendenti impossibilitati a partecipare  per  oggettivi
impedimenti. L'impossibilita'  a  partecipare  deve,  in  ogni  caso,
essere tempestivamente comunicata con congruo anticipo. Il  personale
in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni  effettua  la
propria formazione nelle amministrazioni di destinazione,  salvo  per
le attivita' di cui al comma 4, lettera a). 
    4. I piani di formazione definiscono quali  iniziative  aziendali
abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in  particolare
stabiliscono: 
      a)  le  attivita'  di  formazione   che   si   concludono   con
l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalita' del
singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale  delle
competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata; 
      b) le attivita' formative aventi l'obiettivo di far  conseguire
ai dipendenti il piu' alto grado  di  operativita'  ed  autonomia  in
relazione   alle   funzioni   di    assegnazione,    tenendo    conto
dell'evoluzione  delle  normative  e  delle  conoscenze  riferite  ai
contesti   di   lavoro,   delle   caratteristiche   tecnologiche   ed
organizzative  degli  stessi  contesti,  nonche'  delle   innovazioni
introdotte nell'utilizzo delle risorse umane. 
    5. Per garantire  l'obiettivo  di  una  formazione  permanente  e
diffusa, i piani di formazione di cui al comma 1 definiscono anche le
metodologie formative e didattiche e, in  tale  ambito,  valutano  la
possibilita',  per  accrescere  l'efficacia  e   l'efficienza   delle
iniziative programmate,  di  attivare  metodologie  innovative  quali
formazione a distanza, formazione sul  posto  di  lavoro,  formazione
mista  (sia  in  aula  che  sul  posto  di  lavoro),   comunita'   di
apprendimento, comunita' di pratica. 
    6. Nell'attuazione dei piani di formazione,  nel  rispetto  delle
disposizioni di legge in materia, le aziende ed enti possono assumere
iniziative   di   collaborazione   con   altre   aziende,   enti    o
amministrazioni ed altri soggetti privati, finalizzate  a  realizzare
percorsi di formazione comuni ed integrati. 
    7. Il  personale  che  partecipa  alle  attivita'  di  formazione
organizzate dall'azienda ed ente e' considerato in servizio  a  tutti
gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa  azienda  ed
ente. 
    8. Le attivita' sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario
di lavoro. Qualora le attivita'  si  svolgano  fuori  dalla  sede  di
servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e  di
alloggio, ove ne sussistano i presupposti. Al  fine  di  favorire  la
partecipazione nelle aziende ed enti con articolazione sul territorio
e' privilegiata l'organizzazione di attivita' a livello  regionale  o
territoriale,  ove  non  sia  possibile   realizzare   attivita'   di
formazione a distanza. 
    9. Le aziende ed enti individuano i  dipendenti  che  partecipano
alle attivita' di formazione sulla  base  dei  fabbisogni  formativi,
garantendo comunque pari opportunita' di partecipazione. In  sede  di
organismo paritetico di cui  all'art.  8  (Organismo  paritetico  per
l'innovazione), possono essere formulate proposte di criteri  per  la
partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma. 
    10. Le  aziende  ed  enti  curano,  per  ciascun  dipendente,  la
raccolta  di  informazioni  sulla  partecipazione   alle   iniziative
formative attivate in attuazione del presente articolo, concluse  con
accertamento finale delle competenze acquisite. 
    11. Le aziende ed enti  e  le  organizzazioni  sindacali  di  cui
all'art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa:  soggetti
e materie), possono costituire enti bilaterali per la formazione,  in
ogni caso nel rispetto delle disposizioni e  dei  vincoli  finanziari
previsti dalla legislazione vigente. 
    12. Nell'ambito  dell'organismo  paritetico  di  cui  all'art.  8
(Organismo paritetico per l'innovazione): 
      a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi  ai
fabbisogni formativi del personale; 
      b) possono essere formulate proposte all'azienda ed  ente,  per
la realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo; 
      c) possono essere realizzate iniziative di  monitoraggio  sulla
attuazione dei piani di  formazione  e  sull'utilizzo  delle  risorse
stanziate. 
    13. Al finanziamento delle attivita' di  formazione  si  provvede
utilizzando una quota annua non inferiore  all'1%  del  monte  salari
relativo al personale destinatario del presente  CCNL,  nel  rispetto
dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in  materie.
Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i canali di
finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. 
    14. La partecipazione del personale  all'attivita'  formativa  si
realizza nelle seguenti aree di applicazione: 
      a) corsi di  insegnamento  previsti  dall'art.  6  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
      b)  corsi  di  aggiornamento  professionale  obbligatorio   del
personale organizzati dal servizio sanitario nazionale; 
      c) formazione di base e riqualificazione del personale. 
    15. Le attivita' di cui al comma 14 sono riservate  di  norma  al
personale delle strutture presso le quali  si  svolge  la  formazione
stessa, con l'eventuale integrazione di docenti esterni. 
    16. Il personale e' ammesso alla formazione secondo le  modalita'
previste dai regolamenti delle singole aziende ed enti, privilegiando
la competenza specifica. 
    17. L'attivita' formativa, se svolta fuori orario di  lavoro,  e'
remunerata in via forfettaria con un compenso orario  di  euro  25,82
lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle  lezioni  e
della correzione degli elaborati nonche' per la  partecipazione  alle
attivita' degli organi didattici.  Se  l'attivita'  in  questione  e'
svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di  cui  sopra  spetta
nella misura del 20% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e
correzione degli elaborati, in quanto effettuato fuori dell'orario di
lavoro. 
    18. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art.  54  del
CCNL 21 maggio 2018, l'art. 29, commi 14, 15, 16  e  17  del  CCNL  7
aprile 1999 e l'art. 20, comma 8 del CCNL 19 aprile 2004.