Art. 66.
Destinatari dei processi della formazione
1. Le attivita' formative sono programmate nei piani della
formazione del personale, sulla base dell'analisi dei fabbisogni
formativi rilevati nell'organizzazione, anche in conseguenza di
innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, processi di
mobilita', processi di reclutamento di nuovo personale, programmi di
sviluppo della qualita' dei servizi, esigenze di accrescimento e
sviluppo professionale, con particolare riferimento alla
riqualificazione e progressione del personale. Gli stessi piani
individuano altresi' le risorse finanziarie da destinare alla
formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di
finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali, nonche' i
soggetti esterni, tra quelli di cui al comma 6 del presente articolo,
coinvolti nella realizzazione delle attivita' programmate.
2. Le aziende ed enti assicurano, ove necessario, la formazione
d'ingresso del personale neoassunto anche mediante affiancamento.
Essa e' effettuata mediante attivita' di intensita' e durata coerente
con le esigenze di inserimento di tale personale nei contesti
organizzativi.
3. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano
tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Le
aziende ed enti, compatibilmente con le esigenze organizzative
connesse con l'organizzazione delle attivita' formative, favoriscono
la partecipazione a successivi moduli formativi aventi il medesimo
oggetto, dei dipendenti impossibilitati a partecipare per oggettivi
impedimenti. L'impossibilita' a partecipare deve, in ogni caso,
essere tempestivamente comunicata con congruo anticipo. Il personale
in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni effettua la
propria formazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per
le attivita' di cui al comma 4, lettera a).
4. I piani di formazione definiscono quali iniziative aziendali
abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare
stabiliscono:
a) le attivita' di formazione che si concludono con
l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalita' del
singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle
competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata;
b) le attivita' formative aventi l'obiettivo di far conseguire
ai dipendenti il piu' alto grado di operativita' ed autonomia in
relazione alle funzioni di assegnazione, tenendo conto
dell'evoluzione delle normative e delle conoscenze riferite ai
contesti di lavoro, delle caratteristiche tecnologiche ed
organizzative degli stessi contesti, nonche' delle innovazioni
introdotte nell'utilizzo delle risorse umane.
5. Per garantire l'obiettivo di una formazione permanente e
diffusa, i piani di formazione di cui al comma 1 definiscono anche le
metodologie formative e didattiche e, in tale ambito, valutano la
possibilita', per accrescere l'efficacia e l'efficienza delle
iniziative programmate, di attivare metodologie innovative quali
formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione
mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunita' di
apprendimento, comunita' di pratica.
6. Nell'attuazione dei piani di formazione, nel rispetto delle
disposizioni di legge in materia, le aziende ed enti possono assumere
iniziative di collaborazione con altre aziende, enti o
amministrazioni ed altri soggetti privati, finalizzate a realizzare
percorsi di formazione comuni ed integrati.
7. Il personale che partecipa alle attivita' di formazione
organizzate dall'azienda ed ente e' considerato in servizio a tutti
gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa azienda ed
ente.
8. Le attivita' sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario
di lavoro. Qualora le attivita' si svolgano fuori dalla sede di
servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e di
alloggio, ove ne sussistano i presupposti. Al fine di favorire la
partecipazione nelle aziende ed enti con articolazione sul territorio
e' privilegiata l'organizzazione di attivita' a livello regionale o
territoriale, ove non sia possibile realizzare attivita' di
formazione a distanza.
9. Le aziende ed enti individuano i dipendenti che partecipano
alle attivita' di formazione sulla base dei fabbisogni formativi,
garantendo comunque pari opportunita' di partecipazione. In sede di
organismo paritetico di cui all'art. 8 (Organismo paritetico per
l'innovazione), possono essere formulate proposte di criteri per la
partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma.
10. Le aziende ed enti curano, per ciascun dipendente, la
raccolta di informazioni sulla partecipazione alle iniziative
formative attivate in attuazione del presente articolo, concluse con
accertamento finale delle competenze acquisite.
11. Le aziende ed enti e le organizzazioni sindacali di cui
all'art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
e materie), possono costituire enti bilaterali per la formazione, in
ogni caso nel rispetto delle disposizioni e dei vincoli finanziari
previsti dalla legislazione vigente.
12. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 8
(Organismo paritetico per l'innovazione):
a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai
fabbisogni formativi del personale;
b) possono essere formulate proposte all'azienda ed ente, per
la realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo;
c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla
attuazione dei piani di formazione e sull'utilizzo delle risorse
stanziate.
13. Al finanziamento delle attivita' di formazione si provvede
utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari
relativo al personale destinatario del presente CCNL, nel rispetto
dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie.
Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i canali di
finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
14. La partecipazione del personale all'attivita' formativa si
realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di insegnamento previsti dall'art. 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del
personale organizzati dal servizio sanitario nazionale;
c) formazione di base e riqualificazione del personale.
15. Le attivita' di cui al comma 14 sono riservate di norma al
personale delle strutture presso le quali si svolge la formazione
stessa, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
16. Il personale e' ammesso alla formazione secondo le modalita'
previste dai regolamenti delle singole aziende ed enti, privilegiando
la competenza specifica.
17. L'attivita' formativa, se svolta fuori orario di lavoro, e'
remunerata in via forfettaria con un compenso orario di euro 25,82
lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e
della correzione degli elaborati nonche' per la partecipazione alle
attivita' degli organi didattici. Se l'attivita' in questione e'
svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta
nella misura del 20% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e
correzione degli elaborati, in quanto effettuato fuori dell'orario di
lavoro.
18. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 54 del
CCNL 21 maggio 2018, l'art. 29, commi 14, 15, 16 e 17 del CCNL 7
aprile 1999 e l'art. 20, comma 8 del CCNL 19 aprile 2004.