(Allegato-art. 67)
                              Art. 67. 
 
                     Formazione continua ed ECM 
 
    1.  La  formazione  continua  e  l'ECM  costituiscono   requisito
indispensabile per svolgere attivita' proprie del profilo, al fine di
migliorare le competenze professionali, anche avanzate,  ivi  incluse
quelle  informatiche  e  digitali.  Ferma  restando   la   formazione
obbligatoria e  facoltativa  di  cui  all'art.  66  (Destinatari  dei
processi della formazione), la formazione continua del personale  del
ruolo sanitario  di  cui  all'art.  16-bis  e  seguenti  del  decreto
legislativo n. 502/1992  e'  da  svolgersi  sulla  base  delle  linee
generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati
dalle regioni e concordati  in  appositi  progetti  formativi  presso
l'azienda  o  ente  e  in  coerenza  con  l'assetto  organizzativo  e
funzionale di ogni singola azienda o ente. L'attivita'  formativa  e'
finalizzata  alla  valorizzazione  delle  risorse  umane   attraverso
programmi mirati allo sviluppo delle professionalita'. 
    2. L'azienda e l'ente  garantiscono  l'acquisizione  dei  crediti
formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del  personale
interessato nell'ambito della formazione obbligatoria.  Il  personale
che vi partecipa e' considerato in servizio a tutti gli effetti ed  i
relativi oneri  sono  a  carico  dell'azienda  o  ente.  La  relativa
disciplina e', in particolare riportata nei commi 8  e  seguenti  del
precedente articolo (Destinatari e processi  della  formazione)  come
integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema  adottate
a livello regionale. 
    3. Le parti concordano che - nel  caso  di  mancato  rispetto  da
parte dell'azienda o ente della garanzia prevista dal comma  2  circa
l'acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da  parte
del personale interessato  -  non  trova  applicazione  la  specifica
disciplina prevista dall'art. 16-quater del  decreto  legislativo  n.
502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed  enti  non
possono  intraprendere  iniziative  unilaterali  per  la  durata  del
presente contratto. 
    4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2  venga  rispettata,  il
dipendente  che  senza  giustificato  motivo   non   partecipi   alla
formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio,
non potra' partecipare per  il  triennio  successivo  alle  selezioni
interne a qualsiasi titolo previste. 
    5.  Sono  considerate  cause  di  sospensione   dell'obbligo   di
acquisizione  dei  crediti  formativi  il  periodo  di  gravidanza  e
puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi  compresi
i distacchi per motivi sindacali. Il triennio  riprende  a  decorrere
dal rientro in servizio del dipendente. 
    6. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la
formazione  continua  a  tutto  il  personale  del  ruolo   sanitario
destinatario dell'art. 16-bis citato  al  comma  1  e,  comunque,  la
formazione in genere al personale degli altri ruoli, nelle  linee  di
indirizzo sono privilegiate le strategie e  le  metodologie  coerenti
con la necessita' di implementare l'attivita' di formazione in ambito
aziendale ed  interaziendale,  favorendo  metodi  di  formazione  che
facciano  ricorso  a  mezzi  multimediali  ove  non   sia   possibile
assicurarla a livello interno. 
    7. La formazione deve, inoltre, essere coerente  con  l'obiettivo
di migliorare le prestazioni professionali del personale  e,  quindi,
strettamente correlata alle attivita' di competenza in base ai  piani
di cui al comma 1. Ove il dipendente prescelga  corsi  di  formazione
non rientranti nei piani suddetti ovvero corsi che non  corrispondano
alle suddette caratteristiche, la formazione - anche quella  continua
- rientra nell'ambito della formazione facoltativa per la quale  sono
utilizzabili gli istituti dei permessi retribuiti di cui all'art. 50,
comma 1, lettera a) (Permessi giornalieri retribuiti),  dell'art.  62
(Diritto allo studio) e dell'art. 68 (Congedi per la formazione). 
    8. Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  55
(Formazione continua ed ECM) del CCNL del 21 maggio 2018.