Art. 67.
Formazione continua ed ECM
1. La formazione continua e l'ECM costituiscono requisito
indispensabile per svolgere attivita' proprie del profilo, al fine di
migliorare le competenze professionali, anche avanzate, ivi incluse
quelle informatiche e digitali. Ferma restando la formazione
obbligatoria e facoltativa di cui all'art. 66 (Destinatari dei
processi della formazione), la formazione continua del personale del
ruolo sanitario di cui all'art. 16-bis e seguenti del decreto
legislativo n. 502/1992 e' da svolgersi sulla base delle linee
generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati
dalle regioni e concordati in appositi progetti formativi presso
l'azienda o ente e in coerenza con l'assetto organizzativo e
funzionale di ogni singola azienda o ente. L'attivita' formativa e'
finalizzata alla valorizzazione delle risorse umane attraverso
programmi mirati allo sviluppo delle professionalita'.
2. L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti
formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale
interessato nell'ambito della formazione obbligatoria. Il personale
che vi partecipa e' considerato in servizio a tutti gli effetti ed i
relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa
disciplina e', in particolare riportata nei commi 8 e seguenti del
precedente articolo (Destinatari e processi della formazione) come
integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate
a livello regionale.
3. Le parti concordano che - nel caso di mancato rispetto da
parte dell'azienda o ente della garanzia prevista dal comma 2 circa
l'acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte
del personale interessato - non trova applicazione la specifica
disciplina prevista dall'art. 16-quater del decreto legislativo n.
502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non
possono intraprendere iniziative unilaterali per la durata del
presente contratto.
4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il
dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla
formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio,
non potra' partecipare per il triennio successivo alle selezioni
interne a qualsiasi titolo previste.
5. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di
acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e
puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi
i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere
dal rientro in servizio del dipendente.
6. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la
formazione continua a tutto il personale del ruolo sanitario
destinatario dell'art. 16-bis citato al comma 1 e, comunque, la
formazione in genere al personale degli altri ruoli, nelle linee di
indirizzo sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti
con la necessita' di implementare l'attivita' di formazione in ambito
aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di formazione che
facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile
assicurarla a livello interno.
7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo
di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi,
strettamente correlata alle attivita' di competenza in base ai piani
di cui al comma 1. Ove il dipendente prescelga corsi di formazione
non rientranti nei piani suddetti ovvero corsi che non corrispondano
alle suddette caratteristiche, la formazione - anche quella continua
- rientra nell'ambito della formazione facoltativa per la quale sono
utilizzabili gli istituti dei permessi retribuiti di cui all'art. 50,
comma 1, lettera a) (Permessi giornalieri retribuiti), dell'art. 62
(Diritto allo studio) e dell'art. 68 (Congedi per la formazione).
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 55
(Formazione continua ed ECM) del CCNL del 21 maggio 2018.