Art. 67. Formazione continua ed ECM 1. La formazione continua e l'ECM costituiscono requisito indispensabile per svolgere attivita' proprie del profilo, al fine di migliorare le competenze professionali, anche avanzate, ivi incluse quelle informatiche e digitali. Ferma restando la formazione obbligatoria e facoltativa di cui all'art. 66 (Destinatari dei processi della formazione), la formazione continua del personale del ruolo sanitario di cui all'art. 16-bis e seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e' da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati dalle regioni e concordati in appositi progetti formativi presso l'azienda o ente e in coerenza con l'assetto organizzativo e funzionale di ogni singola azienda o ente. L'attivita' formativa e' finalizzata alla valorizzazione delle risorse umane attraverso programmi mirati allo sviluppo delle professionalita'. 2. L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell'ambito della formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa e' considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina e', in particolare riportata nei commi 8 e seguenti del precedente articolo (Destinatari e processi della formazione) come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale. 3. Le parti concordano che - nel caso di mancato rispetto da parte dell'azienda o ente della garanzia prevista dal comma 2 circa l'acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte del personale interessato - non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali per la durata del presente contratto. 4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potra' partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste. 5. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente. 6. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione continua a tutto il personale del ruolo sanitario destinatario dell'art. 16-bis citato al comma 1 e, comunque, la formazione in genere al personale degli altri ruoli, nelle linee di indirizzo sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessita' di implementare l'attivita' di formazione in ambito aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile assicurarla a livello interno. 7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata alle attivita' di competenza in base ai piani di cui al comma 1. Ove il dipendente prescelga corsi di formazione non rientranti nei piani suddetti ovvero corsi che non corrispondano alle suddette caratteristiche, la formazione - anche quella continua - rientra nell'ambito della formazione facoltativa per la quale sono utilizzabili gli istituti dei permessi retribuiti di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) (Permessi giornalieri retribuiti), dell'art. 62 (Diritto allo studio) e dell'art. 68 (Congedi per la formazione). 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 55 (Formazione continua ed ECM) del CCNL del 21 maggio 2018.