Art. 68.
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dagli
articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000 per quanto attiene alle
finalita' e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di
servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianita' di servizio di almeno cinque
anni presso la stessa azienda o ente del comparto, possono essere
concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura
percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse aree in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero
complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della
consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La
contrattazione integrativa definisce i criteri per la distribuzione e
utilizzazione della percentuale.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori
interessati ed in possesso della prescritta anzianita', devono
presentare all'azienda o ente una specifica domanda, contenente
l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della
data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda
deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle
attivita' formative.
4. Il confronto di cui all'art. 6, comma 3, lettera l) individua
i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano
eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi
ed uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la
concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla
funzionalita' del servizio, non risolvibile durante la fase di
preavviso di cui al comma 3, l'azienda puo' differire motivatamente -
comunicandolo per iscritto - la fruizione del congedo stesso fino ad
un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo puo'
essere piu' ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art.
5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermita' previsto
dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di
comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle
modalita' di comunicazione all'azienda ed ai controlli si applicano
le disposizioni contenute negli articoli 56 (Assenze per malattia) e
58 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermita' dovute
a causa di servizio) del presente CCNL.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo
formativo ai sensi dei commi 5 e 6 puo' rinnovare la domanda per un
successivo ciclo formativo con diritto di priorita'.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 23
(Congedi per la formazione) del CCNL 20 settembre 2001 integrativo
del CCNL 7 aprile 1999.