(Allegato-art. 68)
                              Art. 68. 
 
                      Congedi per la formazione 
 
    1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dagli
articoli 5 e 6  della  legge  n.  53/2000  per  quanto  attiene  alle
finalita' e  durata,  sono  concessi  salvo  comprovate  esigenze  di
servizio. 
    2. Ai lavoratori, con anzianita' di  servizio  di  almeno  cinque
anni presso la stessa azienda o ente  del  comparto,  possono  essere
concessi  a  richiesta  congedi  per  la  formazione   nella   misura
percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse  aree  in
servizio con rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato;  il  numero
complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della
consistenza  del  personale  al  31  dicembre  di  ciascun  anno.  La
contrattazione integrativa definisce i criteri per la distribuzione e
utilizzazione della percentuale. 
    3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori
interessati  ed  in  possesso  della  prescritta  anzianita',  devono
presentare all'azienda  o  ente  una  specifica  domanda,  contenente
l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere,  della
data di inizio e della durata prevista  della  stessa.  Tale  domanda
deve essere presentata almeno trenta giorni prima  dell'inizio  delle
attivita' formative. 
    4. Il confronto di cui all'art. 6, comma 3, lettera l)  individua
i criteri da adottare nel caso in cui  le  domande  presentate  siano
eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2. 
    5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei  servizi
ed uffici  con  l'interesse  formativo  del  lavoratore,  qualora  la
concessione del congedo possa determinare un grave  pregiudizio  alla
funzionalita' del  servizio,  non  risolvibile  durante  la  fase  di
preavviso di cui al comma 3, l'azienda puo' differire motivatamente -
comunicandolo per iscritto - la fruizione del congedo stesso fino  ad
un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo puo'
essere piu' ampio per consentire la utile partecipazione al corso. 
    6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica  l'art.
5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di  infermita'  previsto
dallo stesso  articolo  5,  comma  3,  relativamente  al  periodo  di
comporto,  alla  determinazione  del  trattamento   economico,   alle
modalita' di comunicazione all'azienda ed ai controlli  si  applicano
le disposizioni contenute negli articoli 56 (Assenze per malattia)  e
58 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermita'  dovute
a causa di servizio) del presente CCNL. 
    7.  Il  lavoratore  che  abbia  dovuto  interrompere  il  congedo
formativo ai sensi dei commi 5 e 6 puo' rinnovare la domanda  per  un
successivo ciclo formativo con diritto di priorita'. 
    8. Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  23
(Congedi per la formazione) del CCNL 20  settembre  2001  integrativo
del CCNL 7 aprile 1999.