Art. 58.
Abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico
(articolo 27 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)
1. Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali
pubblici o aperti al pubblico, e' stabilito in ragione di anno solare
ed e' determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la
societa' concessionaria.
2. Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in
anno e l'utente e' tenuto senza alcun preavviso al pagamento del
canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno alla societa' concessionaria,
non oltre il mese di novembre di ciascun anno.
3. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al
pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui al
presente articolo, e' passibile delle sanzioni previste dall'articolo
61 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali,
ancorche' abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per
l'uso privato di cui all'articolo 52.
4. Sono applicabili, inoltre, agli apparecchi in uso in locali
pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni degli articoli 56
e 57 e dell'articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.
246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n.
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