(Testo unico imposte sui redditi-art. 149)
                              ART. 149 
Reddito complessivo delle  societa'  e  degli  enti  commerciali  non
                              residenti 
(articolo 151 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali non
residenti di cui all'articolo 82, comma 1,  lettera  d),  e'  formato
soltanto  dai  redditi  prodotti  nel  territorio  dello   Stato,   a
esclusione di quelli  esenti  da  imposta  e  di  quelli  soggetti  a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. 
2. Si considerano prodotti  nel  territorio  dello  Stato  i  redditi
indicati nell'articolo 25. 
3.  Tali  redditi,  a  eccezione  dei  redditi   d'impresa   di   cui
all'articolo 25, comma 1,  lettera  e),  ai  quali  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 150, concorrono a formare il reddito
complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo  I,
relative  alle  categorie  nelle   quali   rientrano.   Dal   reddito
complessivo si deducono gli oneri indicati all'articolo 10, comma  1,
lettere a) e m). In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del
presente articolo, le somme corrispondenti concorrono  a  formare  il
reddito complessivo del  periodo  di  imposta  nel  quale  l'ente  ha
conseguito il rimborso. Si applicano  le  disposizioni  dell'articolo
110, comma 11. 
4. Dall'imposta  lorda  si  detrae  fino  alla  concorrenza  del  suo
ammontare un importo pari  al  19  per  cento  degli  oneri  indicati
all'articolo 14, comma 1 lettere a), q), r), s)  e  t).  In  caso  di
rimborso di oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta
dovuta, per il periodo nel quale la societa' o l'ente  ha  conseguito
il rimborso  e'  aumentata  di  un  importo  pari  al  19  per  cento
dell'onere rimborsato. 
5. Per le societa' commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel
codice civile si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.