ART. 149
Reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali non
residenti
(articolo 151 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali non
residenti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), e' formato
soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, a
esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi
indicati nell'articolo 25.
3. Tali redditi, a eccezione dei redditi d'impresa di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera e), ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 150, concorrono a formare il reddito
complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I,
relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito
complessivo si deducono gli oneri indicati all'articolo 10, comma 1,
lettere a) e m). In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del
presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il
reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha
conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell'articolo
110, comma 11.
4. Dall'imposta lorda si detrae fino alla concorrenza del suo
ammontare un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati
all'articolo 14, comma 1 lettere a), q), r), s) e t). In caso di
rimborso di oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta
dovuta, per il periodo nel quale la societa' o l'ente ha conseguito
il rimborso e' aumentata di un importo pari al 19 per cento
dell'onere rimborsato.
5. Per le societa' commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel
codice civile si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.