(Testo unico imposte sui redditi-art. 150)
                              ART. 150 
Reddito di societa' ed enti commerciali non  residenti  derivante  da
attivita'  svolte  nel  territorio  dello  Stato   mediante   stabile
                           organizzazione 
(articolo 152 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 7, comma 3, decreto legislativo  14  settembre
                            2015, n. 147) 
 
1. Per le societa' e gli enti commerciali con stabile  organizzazione
nel territorio dello Stato, il reddito della  stabile  organizzazione
e' determinato in base agli utili e alle perdite a essa riferibili, e
secondo le disposizioni della sezione I, del capo II, del titolo  II,
della parte I sulla  base  di  un  apposito  rendiconto  economico  e
patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti  per
i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella
della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione  in
mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro  dell'Unione  europea
ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo  116  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
2. Ai fini del  comma  1,  la  stabile  organizzazione  si  considera
entita' separata e indipendente, svolgente  le  medesime  o  analoghe
attivita', in condizioni identiche o similari,  tenendo  conto  delle
funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.  Il  fondo
di  dotazione  alla  stessa  riferibile  e'  determinato   in   piena
conformita' ai criteri definiti in sede  OCSE,  tenendo  conto  delle
funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. 
3. I componenti di reddito attribuibili alle  stabili  organizzazioni
relativamente alle transazioni  e  alle  operazioni  tra  la  stabile
organizzazione  e  l'entita'  cui   la   medesima   appartiene   sono
determinati ai sensi dell'articolo 119, comma 8. 
4. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  alle
societa' commerciali di tipo diverso da quelli  regolati  nel  codice
civile. 
5. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, secondo  periodo,  i
metodi di calcolo del fondo di dotazione sono individuati con  uno  o
piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, il primo
dei quali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  del  decreto  legislativo  14   settembre   2015,   n.   147.
Relativamente ai periodi di imposta  iniziati  prima  dell'emanazione
del provvedimento riguardante lo specifico settore  di  appartenenza,
l'eventuale rettifica in aumento del reddito imponibile o del  valore
della produzione netta conseguente alla valutazione della  congruita'
del fondo di dotazione ai sensi del presente articolo non  da'  luogo
all'applicazione di sanzioni.