ART. 150
Reddito di societa' ed enti commerciali non residenti derivante da
attivita' svolte nel territorio dello Stato mediante stabile
organizzazione
(articolo 152 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 7, comma 3, decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147)
1. Per le societa' e gli enti commerciali con stabile organizzazione
nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione
e' determinato in base agli utili e alle perdite a essa riferibili, e
secondo le disposizioni della sezione I, del capo II, del titolo II,
della parte I sulla base di un apposito rendiconto economico e
patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per
i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella
della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in
mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea
ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Ai fini del comma 1, la stabile organizzazione si considera
entita' separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe
attivita', in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle
funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo
di dotazione alla stessa riferibile e' determinato in piena
conformita' ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle
funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
3. I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni
relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile
organizzazione e l'entita' cui la medesima appartiene sono
determinati ai sensi dell'articolo 119, comma 8.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
societa' commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice
civile.
5. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, secondo periodo, i
metodi di calcolo del fondo di dotazione sono individuati con uno o
piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, il primo
dei quali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Relativamente ai periodi di imposta iniziati prima dell'emanazione
del provvedimento riguardante lo specifico settore di appartenenza,
l'eventuale rettifica in aumento del reddito imponibile o del valore
della produzione netta conseguente alla valutazione della congruita'
del fondo di dotazione ai sensi del presente articolo non da' luogo
all'applicazione di sanzioni.