Art. 52 Termini e forme speciali di notificazione 1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori. 2. Il presidente puo' autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile. 3. Se il giorno di scadenza e' festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento e' prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. 4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza e' anticipata al giorno antecedente non festivo. 5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.
Nota all'art. 52 - Si riporta il testo dell'articolo 151 cod.proc.civ.: «Art. 151. Forme di notificazione ordinate dal giudice. Il giudice puo' prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerita', di riservatezza o di tutela della dignita'.».