(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 53)
                               Art. 53 
 
 
                      Abbreviazione dei termini 
 
    1. Nei casi d'urgenza,  il  presidente  del  tribunale  puo',  su
istanza di parte, abbreviare fino alla meta' i termini  previsti  dal
presente  codice  per  la  fissazione  di  udienze  o  di  camere  di
consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i  termini
per le difese della relativa fase. 
    2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla
domanda, e' notificato, a cura  della  parte  che  lo  ha  richiesto,
all'amministrazione  intimata  e  ai  controinteressati;  il  termine
abbreviato  comincia  a  decorrere  dall'avvenuta  notificazione  del
decreto.