Art. 54 Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini 1. La presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di parte, puo' essere eccezionalmente autorizzata dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile. 2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno. 3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.