(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 54)
                               Art. 54 
 
 
  Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini 
 
    1. La presentazione tardiva di memorie o documenti, su  richiesta
di parte,  puo'  essere  eccezionalmente  autorizzata  dal  collegio,
assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle  controparti
al contraddittorio su tali atti, quando la produzione nel termine  di
legge risulta estremamente difficile. 
    2. I termini  processuali  sono  sospesi  dal  1°  agosto  al  15
settembre di ciascun anno. 
    3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica
al procedimento cautelare.