Articolo 41 - Funzioni del Comitato delle Parti
1. Il Comitato delle Parti e' incaricato di vigilare sulla
attuazione della presente Convenzione. Le norme di procedura del
Comitato delle Parti determinano le modalita' della procedura di
valutazione sull'attuazione della presente Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti e' incaricato di favorire la raccolta,
l'analisi e lo scambio di informazioni, di esperienze e buone
pratiche fra gli Stati alfine di potenziare la loro capacita' di
prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi
ai minori.
3. Il Comitato delle Parti e' altresi' incaricato, laddove
opportuno di:
a. favorire l'utilizzo effettivo e l'attuazione della presente
Convenzione, inclusa l'individuazione di ogni problema in materia,
cosi' come gli effetti di qualsivoglia dichiarazione o riserva fatta
in conformita' della presente Convenzione;
b. esprimere pareri su ogni questione relativa all'applicazione
della presente Convenzione e favorire lo scambio di informazioni e
favorire lo scambio sugli sviluppi giuridici, politici o tecnici
significativi.
4. Il Comitato delle Parti, nell'esercizio delle proprie funzioni
derivanti dal presente articolo, e' assistito dal Segretariato del
Consiglio d'Europa.
5. Il Comitato Europeo per i problemi del Crimine (CDPC) e'
periodicamente tenuto al corrente delle attivita' previste dai 1, 2 e
3 del presente articolo.