(CODICE CIVILE-art. 83)
                              Art. 83. 
 
(Matrimonio celebrato davanti a  ministri  dei  culti  ammessi  nello
                               Stato). 
 
  Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi  nello
Stato e' regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo  quanto
e' stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.