(Convenzione - art. 65)
                            Articolo 65. 
Procedura  da  seguire  per  la  nullita'  di  un  trattato,  la  sua
estinzione, il ritiro di una parte o la sospensione dell'applicazione
                            del trattato. 
 
  1.  La  parte  che,  in  base  alle  disposizioni  della   presente
convenzione invochi sia un  vizio  del  proprio  consenso  ad  essere
vincolata da un trattato, che un motivo per contestare  la  validita'
di un trattato, di  porvi  termine,  di  ritirarsi  da  questo  o  di
sospenderne l'applicazione, deve notificare la propria  pretesa  alle
altre parti. La notifica deve indicare il provvedimento previsto  nei
confronti del trattato e le ragioni che l'hanno determinato. 
  2. Se, dopo un periodo di tempo che, salvo il caso  di  particolare
urgenza non deve essere inferiore a tre mesi  dal  ricevimento  della
notifica, nessuna parte ha sollevato obiezioni, la parte che ha fatto
la notifica puo' adottare, nelle forme previste dall'articolo 67,  il
provvedimento che ha deciso di adottare. 
  3. Qualora tuttavia un'altra parte avesse sollevato  obiezione,  le
parti dovranno cercare una soluzione facendo uso dei  mezzi  indicati
nell'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite. 
  4.  Nulla  di  quanto  contenuto  nei   precedenti   paragrafi   e'
suscettibile di ledere i diritti  o  gli  obblighi  delle  parti  che
derivino da qualsiasi disposizione in vigore tra  di  loro  circa  la
composizione delle controversie. 
  5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 45, il fatto  che  uno
Stato non abbia inviato la notifica prescritta dal  paragrafo  1  non
impedisce di redigere detta notifica in risposta  ad  un'altra  parte
che chieda l'esecuzione del trattato o che ne adduca la violazione.