(Convenzione - art. 66)
                            Articolo 66. 
Procedure di regolamento giudiziario, di arbitrato e di conciliazione 
 
  Se, nei dodici mesi successivi alla data in cui e' stata  sollevata
l'obiezione, non sara' stato possibile giungere ad una  soluzione  in
base al paragrafo 3 dell'articolo 65, verranno applicate le  seguenti
procedure: 
    a) ogni parte di una controversia che riguardi la applicazione  o
l'interpretazione degli articoli 53 o  64  puo',  qualora  ne  faccia
richiesta, sottoporre la  controversia  alla  decisione  della  Corte
internazionale di giustizia, a meno che  le  parti  non  decidano  di
comune accordo di sottoporre la controversia ad arbitrato; 
    b) ogni parte di una  controversia  relativa  all'applicazione  o
all'interpretazione di uno qualsiasi degli altri articoli della parte
V della  presente  convenzione,  puo'  porre  in  atto  la  procedura
indicata nell'allegato della convenzione inviando, a tale scopo,  una
richiesta al Segretario generale delle Nazioni Unite.