(Convenzione - art. 68)
                            Articolo 68. 
Revoca delle notifiche e degli strumenti previsti negli articoli 65 e
                                 67 
 
  Le notifiche o gli  strumenti  previsti  negli  articoli  65  e  67
possono essere revocati in qualsiasi momento, prima che abbiano avuto
effetto.