(Regolamento - art. 89)
                               Art. 89 
 
  Non potra'  essere  richiesto  da  una  nave  o  aeromobile  nessun
certificato di sanita',  con  o  senza  visto  consolare,  ne'  alcun
certificato quale ne sia la denominazione, in  relazione  allo  stato
sanitario di un porto o aeroporto.