(Regolamento - art. 90)
                               Art. 90 
 
  1. - Prima di giungere nel primo porto di scalo in  un  territorio,
il capitano di una nave che effettui  un  viaggio  internazionale  si
informera' sullo stato di salute di tutte le persone che si trovano a
bordo  e,  all'arrivo,  a  meno  che  non  ne  sia   stato   esentato
dall'Amministrazione    sanitaria,    compilera'    e     consegnera'
all'Autorita' sanitaria di tale porto una Dichiarazione marittima  di
sanita' che viene controfirmata dal medico di bordo, se  tale  medico
e' presente. 
  2. - Il capitano e, ove esista, il medico di bordo risponderanno ad
ogni richiesta di informazione fatta dall'Autorita'  sanitaria  sulle
condizioni sanitarie a bordo durante il viaggio. 
  3. - La Dichiarazione marittima di sanita' dovra'  essere  conforme
al modello previsto all'Appendice 5. 
  4. - Una Amministrazione sanitaria potra' stabilire: 
    a) di non richiedere  alle  navi  in  arrivo  la  consegna  della
Dichiarazione marittima di sanita'; 
    b) di richiedere tale consegna solo alle navi in arrivo da  certe
zone espressamente indicate o  nel  caso  debbano  essere  comunicate
notizie interessanti dal punto di vista sanitario. In entrambi i casi
tale Amministrazione ne informera' gli operatori marittimi.