(Regolamento - art. 91)
                               Art. 91 
 
  1. - All'atterraggio sul  primo  aeroporto  di  un  territorio,  il
comandante di un aeromobile, o  il  suo  rappresentante  autorizzato,
compila e consegna all'Autorita' di tale aeroporto, a meno che non ne
sia  esonerato  dall'Amministrazione  sanitaria,   la   parte   della
Dichiarazione  generale  di  aeromobile   relativa   alle   questioni
sanitarie,  che  dovra'  essere   conforme   al   modello   richiesto
all'Appendice 6. 
  2. - Il  comandante  di  un  aeromobile  o  il  suo  rappresentante
autorizzato risponderanno ad ogni  richiesta  di  informazione  fatta
dall'Autorita' sanitaria sulle condizioni sanitarie di bordo  durante
il viaggio. 
  3. - Un'Amministrazione sanitaria potra' decidere: 
    a) sia di non richiedere agli aeromobili in  arrivo  la  consegna
della Dichiarazione generale di aeromobile, Parte sanitaria; 
    b) sia di richiedere tale consegna solo se l'aeromobile  proviene
da zone  espressamente  indicate  o  se  occorre  comunicare  notizie
rilevanti dal punto di vista  sanitario.  In  entrambi  i  casi  tale
Amministrazione ne informera' gli operatori dell'aeronavigazione.