(Regolamento - art. 92)
                               Art. 92 
 
  1. - I certificati di  cui  all'Appendice  1,  2,  3  e  4  saranno
stampati in lingua francese e inglese, potra' inoltre essere aggiunto
il testo di una delle lingue  ufficiali  del  territorio  in  cui  il
certificato viene rilasciato. 
  2. - I certificati di cui al  paragrafo  1  del  presente  articolo
verranno redatti in francese o in inglese. E' ammessa  l'aggiunta  di
una seconda lingua. 
  3.  -  I  certificati  internazionali  di   vaccinazione   dovranno
riportare la firma autografa di un medico; il  suo  timbro  ufficiale
non potra' essere considerato equivalente alla firma. 
  4.- I certificati internazionali di vaccinazione  sono  certificati
individuali e non potranno essere utilizzati in alcun caso  a  titolo
collettivo. 
  I minori dovranno possedere un proprio certificato. 
  5. - I modelli indicati alle appendici n. 2, 3  e  4  non  potranno
essere modificati in alcun caso ne' potra' essere apposta su di  essi
alcuna fotografia. 
  6. - Un certificato internazionale di vaccinazione rilasciato ad un
minore che non sa scrivere sara' firmato da uno dei genitori o  dalla
persona cui esso  e'  affidato.  La  firma  di  un  analfabeta  sara'
indicata nel modo consueto dal suo contrassegno e dalla firma  di  un
testimone che ne garantisca l'identita'. 
  7. - Se colui che esegue la  vaccinazione  riterra'  che  essa  sia
controindicata sul piano medico, dovra' rilasciare all'interessato un
attestato redatto in inglese o in francese e indicante le ragioni che
motivano il suo  parere;  le  Autorita'  sanitarie  potranno  tenerne
conto.