(Regolamento - art. 93)
                               Art. 93 
 
  I documenti  relativi  alla  vaccinazione  rilasciati  dalle  forze
armate  al  proprio  personale  in  attivita'  di  servizio   saranno
accettati in luogo del certificato internazionale cosi' come esso  e'
riprodotto  alle  appendici  2,  3,  o  4,  a  condizione  che   essi
contengano: 
    a) le informazioni mediche equivalenti a quelle da indicarsi  sul
modello relativo; 
    b) una dichiarazione in francese o  in  inglese  che  precisi  la
natura e la data della vaccinazione e che  attesti  che  i  documenti
vengano rilasciati in virtu' del presente articolo.