Art. 93 I documenti relativi alla vaccinazione rilasciati dalle forze armate al proprio personale in attivita' di servizio saranno accettati in luogo del certificato internazionale cosi' come esso e' riprodotto alle appendici 2, 3, o 4, a condizione che essi contengano: a) le informazioni mediche equivalenti a quelle da indicarsi sul modello relativo; b) una dichiarazione in francese o in inglese che precisi la natura e la data della vaccinazione e che attesti che i documenti vengano rilasciati in virtu' del presente articolo.