(Accordo - art. 46)
                             Articolo 46 
                            Consultazioni 
   Ciascun Membro da' piena e completa considerazione ai reclami  che
possono   essergli   sottoposti   da   un   altro   Membro   riguardo
all'interpretazione o all'applicazione del  presente  Accordo  e  gli
offre ogni possibilita' di consultazioni.Durante tali  consultazioni,
a richiesta di una delle Parti e con il consenso dell'altra Parte, il
Direttore   esecutivo    stabilisce    un'adeguata    procedura    di
conciliazione. Le spese di tale procedura non possono essere imputate
sul bilancio dell'Organizzazione. Se questa procedura sfocia  in  una
soluzione, ne sara' reso conto al Direttore esecutivo. Qualora non si
raggiunga  una  soluzione,  la  questione  puo'  essere  deferita  al
Consiglio secondo l'articolo 47 su richiesta  dell'una  o  dell'altra
Parte.