(Accordo - art. 47)
                             Articolo 47 
                            Controversie 
   1.    Ogni    controversia    relativa    all'interpretazione    o
all'applicazione del presente Accordo che non e' risolta dalle  Parti
alla  controversia,  e'  deferita  al  Consiglio  per  decisione   su
richiesta di una delle Parti alla controversia. 
   2. Se una controversia e' deferita  al  Consiglio  in  virtu'  del
paragrafo  1  del  presente  articolo  ed  e'  stata  oggetto  di  un
dibattito, vari Membri che detengono  insieme  un  terzo  almeno  del
totale dei voti, o  cinque  Membri  qualsiasi,  possono  chiedere  al
Consiglio di  avvalersi,  prima  di  pronunciare  la  sua  decisione,
dell'opinione,sulle questioni controverse in oggetto,  di  un  gruppo
consultivo speciale costituito  come  indicato  al  paragrafo  3  del
presente articolo. 
   3.a) A meno che il Consiglio  decida  diversamente  che  per  voto
speciale, il gruppo consultivo speciale e' composto da: 
         i) Due persone designate dai Membri esportatori, una delle 
   quali esperta in  questioni  come  quelle  che  sono  oggetto  del
   litigio, e l'altra essendo un giurista  qualificato  e  di  grande
   esperienza; 
         ii) due persone, designate dai Membri importatori, una delle 
   quali esperta in  questioni  come  quelle  che  sono  oggetto  del
   litigio, e l'altra essendo un giurista  qualificato  e  di  grande
   esperienza; 
         iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro 
   persone designate secondo i  capoversi  i)  e  ii)  precedenti  o,
   qualora  queste  ultime  non  raggiungessero   un   accordo,   dal
   Presidente del Consiglio; 
     b) Non vi sono impedimenti a che cittadini di Membri siedano nel
Gruppo consultivo speciale; 
     c) i membri del Gruppo  consultivo  speciale  siedono  a  titolo
personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo; 
     d) le  spese  del  gruppo  consultivo  speciale  sono  a  carico
dell'Organizzazione. 
   4.  L'opinione  motivata  del  gruppo   consultivo   speciale   e'
sottoposta al Consiglio, il quale risolve la controversia  dopo  aver
perso in considerazione tutti i dati pertinenti.