(Accordo - art. 48)
                             Articolo 48 
               Azione del Consiglio in caso di ricorso 
   1. Ogni ricorso per inadempienza  da  parte  di  un  Membro  degli
obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo, e', su  richiesta
del Membro che presenta il ricorso,  deferito  al  Consiglio  che  lo
esamina e delibera. 
   2. La decisione con la quale il Consiglio conclude che  un  Membro
trasgredisce agli obblighi che gli sono imposti dal presente  Accordo
e' adottata a maggioranza semplice ripartita e  deve  specificare  la
natura dell'infrazione. 
   3. Ogni qualvolta concluda, a seguito o meno di un ricorso, che un
Membro trasgredisce agli obblighi che gli sono imposti  dal  presente
Accordo, il Consiglio puo' con un voto speciale, fatte salve le altre
misure espressamente previste in altri articoli del presente Accordo,
ivi compreso l'articolo 59: 
         a) sospendere i diritto di voto di tale Membro al Consiglio 
   ed al Comitato esecutivo e 
         b) qualora lo ritenga necessario, sospendere altri diritti 
   di tale Membro, in particolare la sua eleggibilita' ad un incarico
   nel Consiglio o in uno qualunque  dei  Comitati  di  quest'ultimo,
   oppure il suo diritto di esercitare tale funzione  fino  a  quando
   non abbia adempiuto ai suoi obblighi. 
   4. Un Membro i cui diritti di voto sono stati sospesi  secondo  il
paragrafo 3 del presente articolo  rimane  tenuto  a  pagare  i  suoi
obblighi finanziari ed altri obblighi previsti dal presente Accordo.