(Convenzione - art. 76)
                             Articolo 76 
             Definizione della piattaforma continentale 
   1. La piattaforma continentale di uno Stato costiero comprende  il
fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono  al  di
la' del suo mare territoriale attraverso  il  prolungamento  naturale
del suo  territorio  terrestre  fino  all'orlo  esterno  del  margine
continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle  linee
di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel
caso che l'orlo esterno del  margine  continentale  si  trovi  a  una
distanza inferiore. 
   2. La piattaforma  continentale  di  uno  Stato  costiero  non  si
estende al di la' dei limiti previsti dai numeri 4, 5, 6. 
   3. Il margine continentale  comprende  il  prolungamento  sommerso
della massa terrestre dello  Stato  costiero  e  consiste  nel  fondo
marino e nel sottosuolo della piattaforma,  della  scarpata  e  della
risalita. Non comprende gli alti fondali oceanici con le loro dorsali
oceaniche ne' il loro sottosuolo. 
   4. a) Ai fini della presente Convenzione, lo Stato costiero 
         definisce l'orlo esterno del margine continentale ogni 
         qualvolta questo si estende oltre 200 miglia marine dalle 
         linee di base dalle quali si misura la  larghezza  del  mare
territoriale, mediante: 
      i) una linea tracciata conformemente al numero 7 in riferimento 
         ai punti fissi piu' esterni, in ciascuno dei quali lo 
         spessore delle rocce sedimentarie sia pari ad almeno l'1% 
         della distanza piu' breve tra  il  punto  considerato  e  il
piede della scarpata continentale; oppure 
  ii) una linea tracciata conformemente al numero 7 in riferimento a 
      punti fissi situati a non piu' di 60 miglia  marine  dal  piede
della scarpata continentale. 
   b) In assenza di prova contraria, il piede della scarpata 
      continentale coincide con il punto del massimo  cambiamento  di
pendenza alla base della scarpata. 
   5. I punti fissi che definiscono la linea  che  indica  il  limite
esterno della piattaforma continentale sul  fondo  marino,  tracciata
conformemente al numero 4, a),  i)  e  ii),  vengono  fissati  a  una
distanza non superiore a 350 miglia marine dalle linee di base  dalle
quali si misura la larghezza del  mare  territoriale,  oppure  a  una
distanza non superiore a 100 miglia  marine  dall'isobata  dei  2.500
metri, che e' la linea che collega i punti dove la profondita'  delle
acque e' pari a 2.500 metri. 
   6.  Nonostante  le  disposizioni  del  numero  5,  nelle   dorsali
sottomarine il limite  esterno  della  piattaforma  continentale  non
supera la distanza di 350 miglia dalle linee di base dalle  quali  si
misura la larghezza del mare territoriale. Il presente numero  6  non
si applica alle elevazioni sottomarine che sono elementi naturali del
margine  continentale,  quali  tavolati,  rialzi,  duomi,  banchi   o
speroni. 
   7. Lo Stato costiero definisce il  limite  esterno  della  propria
piattaforma continentale, quando tale piattaforma si  estende  al  di
la' di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la
larghezza del mare  territoriale,  per  mezzo  di  linee  diritte  di
lunghezza non superiore a 60 miglia marine che collegano punti  fissi
definiti da coordinate in latitudine e longitudine. 
   8. Lo Stato costiero sottopone alla Commissione sui  Limiti  della
Piattaforma Continentale, istituita  conformemente  all'Allegato  II,
dati e notizie sui limiti  della  propria  piattaforma  continentale,
quando questa si estende oltre 200 miglia marine dalle linee di  base
dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, sulla  base
di  una  rappresentazione  geografica  imparziale.   La   Commissione
fornisce agli Stati costieri raccomandazioni sulle questioni relative
alla  determinazione  dei  limiti  esterni  della  loro   piattaforma
continentale. I  limiti  della  piattaforma,  fissati  da  uno  Stato
costiero sulla  base  di  tali  raccomandazioni,  sono  definitivi  e
vincolanti. 
   9. Lo Stato costiero deposita presso il Segretario Generale  delle
Nazioni Unite le carte nautiche e le informazioni pertinenti, inclusi
i dati geodetici che descrivono in modo definitivo il limite  esterno
della  sua  piattaforma  continentale.  Il  Segretario  Generale  da'
adeguata pubblicita' a tali documenti. 
   10. Le disposizioni del presente articolo sono  senza  pregiudizio
per la delimitazione della piattaforma  continentale  tra  Stati  con
coste opposte o adiacenti.