(Convenzione - art. 77)
                             Articolo 77 
     Diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale 
   1. Lo  Stato  costiero  esercita  sulla  piattaforma  continentale
diritti sovrani allo scopo di  esplorarla  e  sfruttarne  le  risorse
naturali. 
   2. I diritti indicati al numero 1 sono esclusivi nel senso che, se
lo Stato costiero non esplora la piattaforma continentale  o  non  ne
sfrutta le risorse, nessun altro puo'  intraprendere  tali  attivita'
senza il suo espresso consenso. 
   3. I diritti dello Stato costiero sulla  piattaforma  continentale
non dipendono dall'occupazione effettiva o fittizia  o  da  qualsiasi
specifica proclamazione. 
   4. Le risorse naturali indicate nella  presente  Parte  consistono
nelle risorse minerali e altre risorse non viventi del fondo marino e
del sottosuolo come pure negli organismi  viventi  appartenenti  alle
specie sedentarie, cioe' organismi  che,  allo  stadio  adulto,  sono
immobili sul  fondo  o  sotto  il  fondo,  oppure  sono  incapaci  di
spostarsi se non restando in continuo contatto fisico  con  il  fondo
marino o con il suo sottosuolo.