Articolo 78 Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti, e diritti e liberta' degli altri Stati 1. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non pregiudicano il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti. 2. L'esercizio dei diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non deve impedire la navigazione o produrre alcuna ingiustificata interferenza nei riguardi di essa e di altri diritti e liberta' di altri Stati, sanciti della presente Convenzione.