(Convenzione - art. 78)
                             Articolo 78 
Regime giuridico delle acque e  dello  spazio  aereo  sovrastanti,  e
                diritti e liberta' degli altri Stati 
   1. I diritti dello Stato costiero sulla  piattaforma  continentale
non pregiudicano il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo
sovrastanti. 
   2. L'esercizio dei diritti dello Stato costiero sulla  piattaforma
continentale non deve  impedire  la  navigazione  o  produrre  alcuna
ingiustificata interferenza nei riguardi di essa e di altri diritti e
liberta' di altri Stati, sanciti della presente Convenzione.