(Convenzione - art. 79)
                             Articolo 79 
     Cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale 
   1. Tutti gli Stati hanno il diritto  di  posare  cavi  e  condotte
sottomarine  sulla  piattaforma  continentale,   conformemente   alle
disposizioni del presente articolo. 
   2. Subordinatamente al suo diritto di adottare ragionevoli  misure
per l'esplorazione della piattaforma  continentale,  lo  sfruttamento
delle sue risorse naturali e la prevenzione,  riduzione  e  controllo
dell'inquinamento causato dalle condotte, lo Stato costiero non  puo'
impedire la posa o la manutenzione di tali cavi o condotte. 
   3.  Il  percorso   delle   condotte   posate   sulla   piattaforma
continentale e' subordinato al consenso dello Stato costiero. 
   4. Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto
dello Stato costiero di stabilire condizioni per i cavi e le condotte
che entrano nel suo territorio o mare territoriale, ne' pregiudica la
sua giurisdizione su cavi e  condotte  installate  o  utilizzate  nel
quadro dell'esplorazione della sua  piattaforma  continentale,  o  lo
sfruttamento delle sue risorse, o  l'impiego  di  isole  artificiali,
installazioni e strutture gia' sotto la sua giurisdizione. 
   5. In occasione della posa di cavi  e  condotte  sottomarine,  gli
Stati debbono tenere dovuto conto dei cavi e delle condotte  gia'  in
posizione.  In  particolare,  non   deve   essere   pregiudicata   la
possibilita' di riparare quelli gia' esistenti.