Articolo 79 Cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale 1. Tutti gli Stati hanno il diritto di posare cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale, conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2. Subordinatamente al suo diritto di adottare ragionevoli misure per l'esplorazione della piattaforma continentale, lo sfruttamento delle sue risorse naturali e la prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento causato dalle condotte, lo Stato costiero non puo' impedire la posa o la manutenzione di tali cavi o condotte. 3. Il percorso delle condotte posate sulla piattaforma continentale e' subordinato al consenso dello Stato costiero. 4. Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto dello Stato costiero di stabilire condizioni per i cavi e le condotte che entrano nel suo territorio o mare territoriale, ne' pregiudica la sua giurisdizione su cavi e condotte installate o utilizzate nel quadro dell'esplorazione della sua piattaforma continentale, o lo sfruttamento delle sue risorse, o l'impiego di isole artificiali, installazioni e strutture gia' sotto la sua giurisdizione. 5. In occasione della posa di cavi e condotte sottomarine, gli Stati debbono tenere dovuto conto dei cavi e delle condotte gia' in posizione. In particolare, non deve essere pregiudicata la possibilita' di riparare quelli gia' esistenti.