Articolo 82 Pagamenti e contributi per lo sfruttamento della piattaforma continentale al di la' di 200 miglia marine 1. Lo Stato costiero effettua pagamenti o versa contributi in natura a titolo di sfruttamento delle risorse non viventi della piattaforma continentale al di la' di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale. 2. I pagamenti e contributi vengono versati annualmente in relazione all'intera produzione di un sito, dopo i primi cinque anni di produzione di quel sito. Per il sesto anno la quota di pagamento o contributo sara' pari all'1% dal valore o volume di produzione di quel sito. La quota aumentera' dell'1% per ogni anno successivo fino al dodicesimo anno e rimarra' del 7% da allora in poi. La produzione non comprende le risorse consumate ai fini dello sfruttamento. 3. Uno Stato in via di sviluppo, che sia importatore totale di una risorsa mineraria prodotta nella propria piattaforma continentale, e esentato da pagamenti e contributi relativamente alla produzione di tale risorsa mineraria. 4. I pagamenti e i contributi vengono corrisposti attraverso l'Autorita', che li ripartisce tra gli Stati contraenti la presente Convenzione, secondo criteri di equa suddivisione, tenendo conto degli interessi e delle necessita' degli Stati in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli meno sviluppati o privi di litorale.