(Convenzione - art. 82)
                             Articolo 82 
Pagamenti  e  contributi  per  lo  sfruttamento   della   piattaforma
             continentale al di la' di 200 miglia marine 
   1. Lo Stato costiero effettua  pagamenti  o  versa  contributi  in
natura a titolo di  sfruttamento  delle  risorse  non  viventi  della
piattaforma continentale al di la' di 200 miglia marine  dalle  linee
di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale. 
   2.  I  pagamenti  e  contributi  vengono  versati  annualmente  in
relazione all'intera produzione di un sito, dopo i primi cinque  anni
di produzione di quel sito. Per il sesto anno la quota di pagamento o
contributo sara' pari all'1% dal valore o  volume  di  produzione  di
quel sito. La quota aumentera' dell'1% per ogni anno successivo  fino
al dodicesimo anno e rimarra' del 7% da allora in poi. La  produzione
non comprende le risorse consumate ai fini dello sfruttamento. 
   3. Uno Stato in via di sviluppo, che sia importatore totale di una
risorsa mineraria prodotta nella propria piattaforma continentale,  e
esentato da pagamenti e contributi relativamente alla  produzione  di
tale risorsa mineraria. 
   4. I pagamenti  e  i  contributi  vengono  corrisposti  attraverso
l'Autorita', che li ripartisce tra gli Stati contraenti  la  presente
Convenzione, secondo criteri  di  equa  suddivisione,  tenendo  conto
degli interessi e delle necessita' degli Stati in  via  di  sviluppo,
con  particolare  riguardo  a  quelli  meno  sviluppati  o  privi  di
litorale.