(Convenzione - art. 83)
                             Articolo 83 
Delimitazione  della  piattaforma  continentale  tra  Stati  a  coste
                         opposte o adiacenti 
   1. La delimitazione della piattaforma  continentale  tra  Stati  a
coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del
diritto internazionale, come previsto all'articolo 38  dello  Statuto
della Corte Internazionale di Giustizia, allo  scopo  di  raggiungere
una equa soluzione. 
   2. Se non si raggiunge un accordo entro un ragionevole periodo  di
tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste  nella
Parte XV. 
   3. In attesa della conclusione dell'accordo di cui  al  numero  1,
gli  Stati  interessati,   in   uno   spirito   di   comprensione   e
collaborazione, compiono  ogni  possibile  sforzo  per  addivenire  a
intese provvisorie di  natura  pratica  e  per  non  compromettere  o
ostacolare,  durante  tale  periodo  transitorio,  il  raggiungimento
dell'accordo finale. Tali accordi provvisori sono  senza  pregiudizio
per la delimitazione finale. 
   4. Quando un accordo e' in vigore tra  gli  Stati  interessati,  i
problemi relativi alla delimitazione della  piattaforma  continentale
vengono risolti conformemente alle disposizioni da esso previste.