Articolo 84 Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche 1. Alle condizioni della presente Parte, i limiti esterni della piattaforma continentale e le linee di delimitazione tracciate conformemente all'articolo 83 vengono indicati su carte nautiche a scala idonea per accertarne la posizione. Quando sia conveniente, il tracciato di tali limiti esterni o linee di delimitazione puo' essere sostituito da elenchi di coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato. 2. Lo Stato costiero da' la debita pubblicita' a tali carte nautiche o elenchi di coordinate e ne deposita una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite e, nel caso di carte che indichino il limite esterno della piattaforma continentale, presso il Segretario Generale dell'Autorita'.