(Convenzione - art. 84)
                             Articolo 84 
         Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche 
   1. Alle condizioni della presente Parte, i  limiti  esterni  della
piattaforma  continentale  e  le  linee  di  delimitazione  tracciate
conformemente all'articolo 83 vengono indicati su  carte  nautiche  a
scala idonea per accertarne la posizione. 
   Quando sia conveniente, il tracciato  di  tali  limiti  esterni  o
linee  di  delimitazione  puo'  essere  sostituito  da   elenchi   di
coordinate geografiche dei punti,  specificando  il  datum  geodetico
utilizzato. 
   2. Lo Stato costiero  da'  la  debita  pubblicita'  a  tali  carte
nautiche o elenchi di coordinate e ne deposita una  copia  presso  il
Segretario Generale delle Nazioni Unite e,  nel  caso  di  carte  che
indichino il limite esterno della piattaforma continentale, presso il
Segretario Generale dell'Autorita'.