(Tabella A)
                                                            TABELLA A 
 
IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA  O
L'APPLICAZIONE DI UNA  ALIQUOTA  RIDOTTA,  SOTTO  L'OSSERVANZA  DELLE
                          NORME PRESCRITTE. 
    

            Impieghi                             Agevolazione
               --                                      --

   1. Impieghi diversi da carburante              esenzione
per motori o da combustibile per
riscaldamento


   2. Impieghi come  carburanti per
la  navigazione  aerea  diversa
dall'aviazione privata da diporto e
per i voli didattici (1)                          esenzione


  3. Impieghi come carburanti per la
navigazione nelle acque marine
comunitarie, compresa la pesca, con
esclusione  delle  imbarcazioni
private  da  diporto,  e  impieghi
come carburanti per la navigazione
nelle acque interne, limitatamente
al trasporto delle merci, e per il
dragaggio di vie navigabili e porti (1)           esenzione


  4. Impiego nei trasporti ferroviari
di passeggeri e merci                                 30%
                                               aliquota normale


  5.  Impieghi in  lavori agricoli,
orticoli,  in  allevamento,  nella
silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica:

          gasolio  ...............................    30%
                                                   aliquota normale

          benzina  ...............................    55%
                                                   aliquota normale

    L'agevolazione   per  la  benzina  e'  limitata  alle  macchine
agricole con potenza del motore non superiore a  40 CV e non  adibite
a  lavori  per conto terzi; tali  limitazioni  non  si applicano alle
mietitrebbie.
      L'agevolazione  viene concessa, anche mediante crediti o  buoni
d'imposta,  sulla  base  di  criteri  stabiliti,  in  relazione  alla
estensione dei terreni, alla qualita' delle colture ed alla dotazione
delle macchine agricole  effettivamente  utilizzate,  con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro   delle   risorse
agricole, alimentari e forestali, da emanare  ai sensi  dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


  6.  Prosciugamento e sistemazione
dei terreni allagati nelle zone
colpite da alluvione                              esenzione


  7.  Sollevamento delle acque allo
scopo di agevolare la coltivazione
dei fondi rustici sui terreni bonificati          esenzione


  8.  Prove sperimentali, collaudo di
motori di aviazione e marina e
revisione  dei  motori di aviazione,
nei  quantitativi   stabiliti
dall'Amministrazione finanziaria                     30%
                                                aliquota normale


  9.  Produzione  di  forza motrice
con motori fissi in stabilimenti
industriali, agricolo-industriali,
laboratori, cantieri  di  ricerche
di idrocarburi e di forze endogene
e cantieri di costruzione (escluso
il gas metano)                                       30%
                                                aliquota normale


  10.  Metano  impiegato negli usi
di cantiere e nelle operazioni di
campo per la coltivazione di
idrocarburi                                       esenzione


  11. Produzione, diretta o indiretta,
di  energia  elettrica  con
impianti  obbligati  alla  denuncia
prevista  dalle disposizioni che
disciplinano l'imposta di consumo
sull'energia elettrica:

 metano e gas di petrolio liquefatti   . . . . .  esenzione
   gasolio                               . .  .   L. 23.800
                                                  per 1.000 l.
    olio combustibile e oli minerali greggi,
    naturali                                      L. 28.400
                                                  per 1.000 Kg
   In caso di autoproduzione di energia
elettrica, le aliquote per il gasolio,
per l'olio combustibile e per gli oli
minerali  greggi  sono
le seguenti:

          gasolio                               . .  .   L.    840
                                                        per 1.000 l.

          olio combustibile                     . .  .   L.  1.000
                                                        per 1.000 Kg

          oli minerali greggi, naturali         . .  .   L.  2.500
                                                        per 1.000 Kg
   L'agevolazione e' accordata:

    a)  ai prodotti petroliferi nei limiti
dei quantitativi impiegati nella produzione
di energia elettrica;

    b) agli oli minerali greggi, naturali,
impiegati nella stessa area di estrazione
per  la produzione e per l'autoproduzione
di energia elettrica e vapore;

    c) agli oli minerali impiegati in
impianti petrolchimici per l'alimentazione
di centrali combinate termoelettriche per
l'autoproduzione di energia elettrica
e vapore  tecnologico  per  usi interni.


  12.  Azionamento delle autovetture da
noleggio da piazza, compresi i motoscafi
che in  talune  localita'  sostituiscono
le  vetture  da piazza e quelli lacuali,
adibiti al servizio pubblico da banchina
per il trasporto di persone                          50%

   L'agevolazione  e'  concessa  alla
benzina,  anche sotto forma di rimborso
della differenza tra l'aliquota prevista
per la  benzina  in via generale e quella
ridotta, entro i seguenti quantitativi:

    a)  litri  18  giornalieri  per
ogni  autovettura circolante nei
comuni con popolazione superiore
a 500.000 abitanti;
    b) litri 14  giornalieri  per
ogni  autovettura  circolante  nei
comuni con popolazione superiore
a 100.000 abitanti, ma non a 500.000
abitanti;
    c)  litri  11  giornalieri  per
ogni  autovettura circolante nei
comuni con popolazione di 100.000
abitanti o meno.


  13. Azionamento delle autoambulanze
destinate al  trasporto  degli
ammalati e dei feriti, di pertinenza
dei vari enti di assistenza e di
pronto soccorso da determinare
con provvedimento dell'amministrazione
finanziaria  (nei  limiti e con le
modalita' stabiliti con il decreto
del Ministro delle finanze di cui
all'art. 67)                                        50%
                                                aliquota normale

   Le agevolazioni previste per le
autoambulanze e per le autovetture
da noleggio da piazza, di cui ai punti
13  e  14,  sono  concesse,  e
nella  stessa  entita' per i mezzi
funzionanti a benzina, anche per i
mezzi trasformati con alimentazione
a GPL.
   Le predette agevolazioni sono
concesse mediante  buoni  o  crediti
d'imposta  da  determinare,  in
relazione a parametri commisurati al
reddito prodotto, al volume degli
affari  o  ad  altri  elementi  di
valutazione.


  14. Produzione di ossido di alluminio
e di magnesio da acqua di mare                    esenzione


  15.  Gas  di  petrolio  liquefatti
utilizzati   negli   impianti
centralizzati per usi industriali                   10%
                                              aliquota normale


  16.  Oli  minerali  iniettati
negli altiforni per la realizzazione
dei processi produttivi                           esenzione


(1) Per  "aviazione  privata  da  diporto"  e  per  "imbarcazioni
private da diporto" si intende  l'uso  di  un  aeromobile  o  di  una
imbarcazione da parte del  proprietario  o  della  persona  fisica  o
giuridica che puo' utilizzarli in virtu' di un contratto di locazione
o per qualsiasi  altro  titolo,  per  scopo  non  commerciale  ed  in
particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o  merci  o
dalla prestazione  di  servizi  a  titolo  oneroso  o  per  conto  di
autorita' pubbliche."
    
 
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Nota redazionale 
  Il testo della presente Tabella e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/12/1995,  n.  288
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota alla tabella A: 
             - Per il riferimento all'art. 17, comma 3,  della  legge
          n. 400 del 1988, vedasi nota all'art. 4.