(Regolamento- art. 1)
Regolamento internazionale per la navigazione sui laghi Maggiore e di
                               Lugano 
 
visto l'articolo 1 della Convenzione del 2 dicembre 1992 tra l'Italia
e la Svizzera relativa alla navigazione sul lago Maggiore e sul  lago
di Lugano vengono emanate le disposizioni seguenti: 
 
Art. 1 
Nel presente regolamento: 
a. il termine  "natante"  indica  un  battello,  un'imbarcazione,  un
   galleggiante  mobile  o  un   impianto   destinato   a   spostarsi
   sull'acqua; 
b. il termine "battello a motore" indica  un  natante  a  propulsione
meccanica; 
c. il termine "battello a vela" indica un natante  concepito  per  la
   navigazione a vela. Un battello a vela che naviga a motore  con  o
   senza vela issata, ai  sensi  delle  prescrizioni  concernenti  le
   regole di rotta, e' considerato come un battello a motore; 
d. il termine "battello a remi"  indica  un  natante  mosso  soltanto
   mediante i  remi.  Sono  assimilati  ai  battelli  a  remi  quelli
   azionati soltanto dalla forza umana, ad esempio i "pedalo"; 
e. il termine "battello in servizio  regolare  di  linea"  indica  un
   natante adibito al servizio di trasporto passeggeri esercitato  da
   un' impresa di navigazione titolare di concessione rilasciata  dai
   due Stati contraenti; 
f. il termine "battello per il trasporto di merci" indica un  natante
destinato esclusivamente al trasporto merci; 
g. il termine "battello in stazionamento" indica un  natante  che  si
   trova direttamente o indirettamente all'ancora o  ormeggiato  alla
   riva, o incagliato. 
h. il termine "battello in navigazione" indica un natante che non  e'
   in stazionamento (all'ancora, ormeggiato a riva), ne'  incagliato;
   i.  il  termine  "imbarcazione  da  diporto"  indica  un   natante
   utilizzato per scopi sportivi e ricreativi senza fini di lucro; 
k. il termine "tavola a vela" indica un corpo galleggiante avente uno
   scafo chiuso sul quale e' fissato a snodo un albero munito di vela
   ruotabile su 360 gradi e sprovvisto di timone; 
l. il termine "impianto galleggiante" indica un  natante  attrezzato,
   quale una draga, un  pontone,  una  gru,  adibito,  ad  effettuare
   lavori in acqua; 
m. il  termine  "impianto  fisso   galleggiante"   indica   qualsiasi
   costruzione galleggiante destinata normalmente  a  rimanere  ferma
   (stabilimenti  balneari,  imbarcatoi,  rimesse  per   battelli   e
   simili). 
n. il termine "notte" indica il periodo  di  tempo  compreso  fra  il
tramonto e il sorgere del sole; 
o. il termine "giorno" indica il periodo di  tempo  compreso  fra  il
sorgere e il tramonto del sole; 
p. il termine  "luce  intermittente"  indica  una  sorgente  luminosa
accesa e spenta a intervalli di almeno 40 volte al minuto; 
q. il termine "luce lampeggiante" indica una sorgente luminosa accesa
   e spenta  al  massimo  20  volte  al  minuto,  con  la  durata  di
   accensione nettamente inferiore a quella di spegnimento; 
r. il termine "suono breve" indica un suono della durata di circa  un
secondo; 
   il termine "suono prolungato" indica  un  suono  della  durata  di
circa quattro secondi; 
   l'intervallo tra due suoni successivi e' di circa un secondo; 
s. il termine "serie di suoni brevissimi" indica una seria di  almeno
   sei suoni della durata di circa 1/4 di secondo  ciascuno  separati
   da pause di circa 1/4 di secondo. 
t. Il termine "zona rivierasca interna" indica  lo  specchio  d'acqua
che si estende fino a 150 m dalla riva. 
u. Il termine "zona rivierasca esterna" indica  lo  specchio  d'acqua
   che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m dalla
   riva.