(Statuto-art. 121)
                            Articolo 121 
Emendamenti 
1. Alla scadenza di un periodo di sette anni a decorrere  dalla  data
   di entrata in vigore del presente Statuto, ogni Stato parte potra'
   esprimere proposte di emendamento allo stesso. Il  testo  di  ogni
   proposta di  emendamento  e'  sottoposta  al  Segretario  generale
   dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite  che  lo  comunica  senza
   indugio a tutti gli Stati parti. 
2. Non prima di tre mesi dopo  la  data  di  tale  comunicazione,  la
   successiva Assemblea di Stati  parti  decide,  a  maggioranza  dei
   presenti e votanti se ricevere o  meno  la  proposta.  L'Assemblea
   puo'  trattare  tale  proposta  direttamente   o   convocare   una
   Conferenza di revisione se la questione in oggetto lo giustifica. 
3. L'adozione di un emendamento, in una riunione dell'Assemblea degli
   Stati parti o ad una Conferenza di revisione  esige,  qualora  non
   sia possibile pervenire ad un consenso,  una  maggioranza  di  due
   terzi di Stati parti. 
4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 5, un emendamento
   entra in vigore nei confronti di tutti gli  Stati  parti  un  anno
   dopo che sette ottavi  di  tali  Stati  hanno  depositato  i  loro
   strumenti di ratifica  o  di  accettazione  presso  il  Segretario
   generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
5. Un emendamento all'articolo 5 dello Statuto entra  in  vigore  nei
   confronti degli Stati parti che lo hanno accettato un anno dopo il
   deposito dei loro strumenti di ratifica  o  di  accettazione.  Nel
   caso di uno Stato parte che non  ha  accettato  l'emendamento,  la
   Corte non esercita la sua competenza per un reato  oggetto  di  un
   emendamento, se tale reato stato commesso  da  cittadini  di  tale
   Stato parte, o sul territorio dello stesso. 
6. Se un emendamento e' stato accettato da sette ottavi  degli  Stati
   parti in conformita' al paragrafo 4, ogni Stato parte che  non  ha
   accettato l'emendamento puo' recedere dallo  Statuto  con  effetto
   immediato,  nonostante  il  paragrafo  1  dell'articolo  127,   ma
   subordinatamente alle disposizioni del paragrafo  2  dell'articolo
   127, dando notifica del suo recesso non piu' tardi di un anno dopo
   l'entrata in vigore di tale emendamento. 
7. Il Segretario Generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite
   comunica a tutti gli Stati parti gli emendamenti adottati  in  una
   riunione dell'Assemblea degli Stati parti o ad una  Conferenza  di
   revisione.