Articolo 124 Disposizione transitoria Nonostante le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, uno Stato che diviene parte al presente Statuto puo', nei sette anni successivi all'entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti dichiarare di non accettare la competenza della Corte per quanto riguarda la categoria di reati di cui all'articolo 8 quando sia allegato che un reato e' stato commesso sul suo territorio o da suoi cittadini. Tale dichiarazione puo' essere ritirata in qualsiasi momento, Le disposizioni del presente articolo saranno riesaminate nella Conferenza di revisione prevista all'articolo 123, paragrafo 1.