(Statuto-art. 124)
                            Articolo 124 
Disposizione transitoria 
Nonostante le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1,  uno  Stato
   che diviene  parte  al  presente  Statuto  puo',  nei  sette  anni
   successivi all'entrata in vigore dello Statuto nei suoi  confronti
   dichiarare di non accettare la competenza della Corte  per  quanto
   riguarda la categoria di reati di cui all'articolo  8  quando  sia
   allegato che un reato e' stato commesso sul suo  territorio  o  da
   suoi  cittadini.  Tale  dichiarazione  puo'  essere  ritirata   in
   qualsiasi momento, Le disposizioni del presente  articolo  saranno
   riesaminate nella Conferenza di  revisione  prevista  all'articolo
   123, paragrafo 1.