(Statuto-art. 126)
                            Articolo 126 
Entrata in vigore 
1. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese  dopo
   il sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  deposito  del
   sessantesimo  strumento   di   ratifica,   di   accettazione,   di
   approvazione  o  di  adesione  presso   il   Segretario   generale
   dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
2. Nei confronti di ciascun Stato che ratifica accetta o  approva  lo
   Statuto o vi aderisce dopo il deposito del sessantesimo  strumento
   di ratifica, di accettazione, di approvazione  o  di  adesione  lo
   Statuto  entra  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese  dopo  il
   sessantesimo giorno successivo al  deposito  da  parte  di  questo
   Stato del suo strumento di ratifica accettazione,  approvazione  o
   adesione.