(Statuto-art. 127)
                            Articolo 127 
Recesso 
1. Ogni Stato Parte, puo', mediante notifica scritta  indirizzata  al
   Segretario generale delle  Nazioni  Unite  recedere  dal  presente
   Statuto. Il recesso ha effetto un anno dopo  la  data  in  cui  la
   notifica e' stata ricevuta, a meno che la notifica non  specifichi
   una data posteriore. 
2. Il recesso di uno Stato non lo esonera dagli obblighi posti a  suo
   carico dal presente Statuto quando ne era  parte,  compresi  tutti
   gli obblighi finanziari derivanti ne' pregiudica ogni cooperazione
   concordata con la Corte in  occasione  di  inchieste  e  procedure
   penali alle quali lo Stato che recede aveva il dovere di cooperare
   ed iniziate prima  della  data  in  cui  il  recesso  e'  divenuto
   effettivo; tale recesso non impedisce  neppure  di  continuare  ad
   esaminare qualsiasi questione di cui la Corte era  gia'  investita
   prima della data in cui il recesso e' divenuto effettivo.