Articolo 127 Recesso 1. Ogni Stato Parte, puo', mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite recedere dal presente Statuto. Il recesso ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica e' stata ricevuta, a meno che la notifica non specifichi una data posteriore. 2. Il recesso di uno Stato non lo esonera dagli obblighi posti a suo carico dal presente Statuto quando ne era parte, compresi tutti gli obblighi finanziari derivanti ne' pregiudica ogni cooperazione concordata con la Corte in occasione di inchieste e procedure penali alle quali lo Stato che recede aveva il dovere di cooperare ed iniziate prima della data in cui il recesso e' divenuto effettivo; tale recesso non impedisce neppure di continuare ad esaminare qualsiasi questione di cui la Corte era gia' investita prima della data in cui il recesso e' divenuto effettivo.