Art. 37 Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo 1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, ed emanate con decreto rettorale secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore. 2. Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore alla data indicata nel decreto rettorale di emanazione.