(Regolamento-art. 8)
                               Art. 8. 
            Obblighi dell'aderente in caso di cessazione 
 
    1. Nel caso di cessazione dell'adesione al Fondo di cui  all'art.
23 dello statuto, il soggetto aderente e' comunque obbligato: 
      a) al versamento  del  contributo  di  cui  all'art.  18  dello
statuto relativo all'esercizio in corso alla data della cessazione; 
      b) al versamento dei contributi  e  delle  quote  di  cui  agli
articoli 21 e 22 dello statuto, deliberati non oltre  i  dodici  mesi
successivi alla data in  cui  ha  efficacia  la  cessazione,  per  la
copertura finanziaria degli interventi istituzionali  conseguenti  al
decreto di liquidazione coatta  amministrativa  o  alla  sentenza  di
fallimento o di omologazione del concordato emessi entro la  data  in
cui ha efficacia la cessazione dell'adesione al Fondo; 
      c) alla comunicazione degli aggregati di cui all'art. 20  dello
statuto relativi all'attivita'  svolta  fino  alla  data  in  cui  ha
efficacia la cessazione.