Articolo 2 Base ampelografica dei vigneti Per ciascuna tipologia di vino di cui all'articolo 1, deve figurare l'indicazione della o delle varieta' principali (*) di uve presenti nei vigneti in ambito aziendale (**) da cui il vino o vini e'/sono ottenuto/i. In caso di base ampelografica plurivarietale sono da indicare le percentuali dei singoli vitigni. I vitigni complementari o secondari che concorrono alla base ampelografica in una percentuale inferiore al 15%, i quali possono essere indicati: - in positivo (qualora siano un numero limitato di vitigni), oppure, - facendo un generico riferimento ai vitigni idonei alla coltivazione per le relative unita' amministrative, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino (approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti). In tal caso, puo' essere effettuato il riferimento al colore della bacca dei vitigni previsti o esclusi, nonche' all'esclusione dei vitigni aromatici. Possono essere previsti eventuali periodi transitori per l'adeguamento della base ampelografica (in caso di modifica del disciplinare). Annotazioni: (*) - Per vitigni principali si intendono quelli caratterizzanti il/i vino/i e che come tali figurano in allegato al Documento Unico. (**) - L'ambito aziendale dei vigneti e' escluso per le tipologie monovarietali e puo' essere escluso per le altre tipologie, in relazione alle motivazioni del richiedente.