Articolo 2
Base ampelografica dei vigneti
Per ciascuna tipologia di vino di cui all'articolo 1, deve figurare
l'indicazione della o delle varieta' principali (*) di uve presenti
nei vigneti in ambito aziendale (**) da cui il vino o vini e'/sono
ottenuto/i.
In caso di base ampelografica plurivarietale sono da indicare le
percentuali dei singoli vitigni.
I vitigni complementari o secondari che concorrono alla base
ampelografica in una percentuale inferiore al 15%, i quali possono
essere indicati:
- in positivo (qualora siano un numero limitato di vitigni),
oppure,
- facendo un generico riferimento ai vitigni idonei alla
coltivazione per le relative unita' amministrative, iscritti nel
Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino (approvato
con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del
14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti). In tal caso, puo' essere
effettuato il riferimento al colore della bacca dei vitigni previsti
o esclusi, nonche' all'esclusione dei vitigni aromatici.
Possono essere previsti eventuali periodi transitori per
l'adeguamento della base ampelografica (in caso di modifica del
disciplinare).
Annotazioni:
(*) - Per vitigni principali si intendono quelli caratterizzanti
il/i vino/i e che come tali figurano in allegato al Documento Unico.
(**) - L'ambito aziendale dei vigneti e' escluso per le tipologie
monovarietali e puo' essere escluso per le altre tipologie, in
relazione alle motivazioni del richiedente.