(Allegato II-art. 2)
                             Articolo 2 
                   Base ampelografica dei vigneti 
 
  Per ciascuna tipologia di vino di cui all'articolo 1, deve figurare
l'indicazione della o delle varieta' principali (*) di  uve  presenti
nei vigneti in ambito aziendale (**) da cui il vino  o  vini  e'/sono
ottenuto/i. 
  In caso di base ampelografica plurivarietale sono  da  indicare  le
percentuali dei singoli vitigni. 
  I vitigni  complementari  o  secondari  che  concorrono  alla  base
ampelografica in una percentuale inferiore al 15%,  i  quali  possono
essere indicati: 
    - in positivo (qualora siano  un  numero  limitato  di  vitigni),
oppure, 
    -  facendo  un  generico  riferimento  ai  vitigni  idonei   alla
coltivazione per le  relative  unita'  amministrative,  iscritti  nel
Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino  (approvato
con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del
14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti). In tal caso, puo' essere
effettuato il riferimento al colore della bacca dei vitigni  previsti
o esclusi, nonche' all'esclusione dei vitigni aromatici. 
  Possono  essere   previsti   eventuali   periodi   transitori   per
l'adeguamento della base  ampelografica  (in  caso  di  modifica  del
disciplinare). 
 
  Annotazioni: 
  (*) - Per vitigni principali si  intendono  quelli  caratterizzanti
il/i vino/i e che come tali figurano in allegato al Documento Unico. 
  (**) - L'ambito aziendale dei vigneti e' escluso per  le  tipologie
monovarietali e puo'  essere  escluso  per  le  altre  tipologie,  in
relazione alle motivazioni del richiedente.