(Allegato II-art. 4)
                             Articolo 4 
Norme per la viticoltura, rese e  caratteristiche  qualitative  delle
                                 uve 
 
  Sono da indicare: 
  a) le condizioni ambientali e di produzione, in particolare: 
    - le caratteristiche naturali, quali il  clima,  il  terreno,  la
giacitura, l'altitudine, l'esposizione; 
    - le norme per la viticoltura, quali le forme di  allevamento,  i
sistemi di potatura, il divieto di  pratiche  di  forzatura,  tra  le
quali non e' considerata  l'irrigazione  di  soccorso.  Per  i  nuovi
impianti relativi alla produzione di  vini  a  DOCG  e'  obbligatorio
prevedere la densita' minima di ceppi per ettaro; 
    - le eventuali altre specifiche pratiche agronomiche. 
  b) la resa massima di uva a ettaro (*); 
  Per le sole DOP e' consentito un eventuale  esubero  di  produzione
fino al 20 per cento della resa massima di uva a ettaro (**); 
  c) il titolo  alcolometrico  volumico  minimo  naturale  potenziale
delle uve alla vendemmia. 
 
  Detto esubero della resa massima di uva a ettaro  non  puo'  essere
destinato alla produzione della  relativa  DOP,  mentre  puo'  essere
destinato alla produzione di vini a DOC o IGT a partire da un vino  a
DOCG, oppure di vini a DOC o IGT a partire da  un  vino  a  DOC,  ove
vengano  rispettati  le  condizioni  e  i  requisiti   dei   relativi
disciplinari  di  produzione,  fermo  restando  il   rispetto   delle
condizioni  di  cui  all'articolo  38  della   legge.   Superata   la
percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal  diritto
alla rivendicazione della DOP. Le regioni, su proposta  dei  consorzi
di  tutela  di  cui  all'articolo  41  e  sentite  le  organizzazioni
professionali di  categoria,  in  annate  climaticamente  favorevoli,
possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del
20 per cento alla produzione del relativo vino a  DOP,  nel  rispetto
delle misure gestionali di cui all'articolo 39, comma 1, della legge.
Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato  alla  produzione  di
vini a DO, l'eccedenza di uva, se previsto  nel  disciplinare,  venga
destinata ad altra DOC o IGT, la resa  massima  di  uva,  comprensiva
dell'eccedenza stessa, non deve essere superiore alla resa massima di
uva prevista nel  disciplinare  della  DOC  o  IGT  di  destinazione.
L'esubero di produzione deve essere  vinificato  nel  rispetto  della
resa  massima  di  trasformazione  prevista   nel   disciplinare   di
produzione della DOP o IGP di destinazione. 
 
  Annotazioni: 
  (*)  -  Tale  resa  puo'  essere  omessa,  qualora  si   opti   per
l'indicazione  della  resa  massima  di  vino/ettaro,  da   riportare
all'articolo 5. 
  (**) - Tale indicazione facoltativa puo' essere omessa, qualora  si
opti per l'indicazione dell'esubero della resa massima  di  vino  per
ettaro, da riportare all'articolo 5.