Articolo 4 Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve Sono da indicare: a) le condizioni ambientali e di produzione, in particolare: - le caratteristiche naturali, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione; - le norme per la viticoltura, quali le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura, tra le quali non e' considerata l'irrigazione di soccorso. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini a DOCG e' obbligatorio prevedere la densita' minima di ceppi per ettaro; - le eventuali altre specifiche pratiche agronomiche. b) la resa massima di uva a ettaro (*); Per le sole DOP e' consentito un eventuale esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva a ettaro (**); c) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia. Detto esubero della resa massima di uva a ettaro non puo' essere destinato alla produzione della relativa DOP, mentre puo' essere destinato alla produzione di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOCG, oppure di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOC, ove vengano rispettati le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 38 della legge. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della DOP. Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 41 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino a DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 39, comma 1, della legge. Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini a DO, l'eccedenza di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinata ad altra DOC o IGT, la resa massima di uva, comprensiva dell'eccedenza stessa, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione. Annotazioni: (*) - Tale resa puo' essere omessa, qualora si opti per l'indicazione della resa massima di vino/ettaro, da riportare all'articolo 5. (**) - Tale indicazione facoltativa puo' essere omessa, qualora si opti per l'indicazione dell'esubero della resa massima di vino per ettaro, da riportare all'articolo 5.