Articolo 4
Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle
uve
Sono da indicare:
a) le condizioni ambientali e di produzione, in particolare:
- le caratteristiche naturali, quali il clima, il terreno, la
giacitura, l'altitudine, l'esposizione;
- le norme per la viticoltura, quali le forme di allevamento, i
sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura, tra le
quali non e' considerata l'irrigazione di soccorso. Per i nuovi
impianti relativi alla produzione di vini a DOCG e' obbligatorio
prevedere la densita' minima di ceppi per ettaro;
- le eventuali altre specifiche pratiche agronomiche.
b) la resa massima di uva a ettaro (*);
Per le sole DOP e' consentito un eventuale esubero di produzione
fino al 20 per cento della resa massima di uva a ettaro (**);
c) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale
delle uve alla vendemmia.
Detto esubero della resa massima di uva a ettaro non puo' essere
destinato alla produzione della relativa DOP, mentre puo' essere
destinato alla produzione di vini a DOC o IGT a partire da un vino a
DOCG, oppure di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOC, ove
vengano rispettati le condizioni e i requisiti dei relativi
disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 38 della legge. Superata la
percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto
alla rivendicazione della DOP. Le regioni, su proposta dei consorzi
di tutela di cui all'articolo 41 e sentite le organizzazioni
professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli,
possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del
20 per cento alla produzione del relativo vino a DOP, nel rispetto
delle misure gestionali di cui all'articolo 39, comma 1, della legge.
Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di
vini a DO, l'eccedenza di uva, se previsto nel disciplinare, venga
destinata ad altra DOC o IGT, la resa massima di uva, comprensiva
dell'eccedenza stessa, non deve essere superiore alla resa massima di
uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione.
L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della
resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di
produzione della DOP o IGP di destinazione.
Annotazioni:
(*) - Tale resa puo' essere omessa, qualora si opti per
l'indicazione della resa massima di vino/ettaro, da riportare
all'articolo 5.
(**) - Tale indicazione facoltativa puo' essere omessa, qualora si
opti per l'indicazione dell'esubero della resa massima di vino per
ettaro, da riportare all'articolo 5.