Articolo 5 Norme per la vinificazione e imbottigliamento in zona delimitata e invecchiamento Sono da prevedere: a) le norme specifiche di vinificazione e/o elaborazione, in relazione alle categorie di prodotti disciplinate; b) la zona di vinificazione e/o elaborazione e le eventuali deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona situata nella stessa unita' amministrativa o in un'unita' amministrativa limitrofa, oppure, limitatamente ai vini a DOP spumanti e frizzanti, al di la' delle immediate vicinanze dell'area delimitata, purche' sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa dell'Unione europea (art. 5 del Reg. UE n. 33/2019); c) l'eventuale confezionamento o imbottigliamento in zona delimitata, in conformita' alle norme dell'Unione europea (art. 4 del Reg. UE n. 33/2019) e nazionale (art. 35, comma 3 e 4 della legge); in particolare sono da indicare le motivazioni per cui il confezionamento o imbottigliamento deve aver luogo nell'area geografica delimitata (per salvaguardare la qualita', garantire l'origine o assicurare il controllo), tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare delle norme in materia di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi; d) la resa di trasformazione delle uve in vino, espressa in percentuale (*), e/o la resa massima di vino per ettaro (**). Per le sole DOP e' consentita la previsione di un eventuale esubero della resa massima di trasformazione vino/uva, che in ogni caso non puo' superare il limite massimo del 10 per cento (***). Per le sole DOP e' consentito un eventuale esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di vino a ettaro (****). e) le pratiche enologiche specifiche e le relative restrizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale; f) l'eventuale periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, in recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia, ed il relativo termine per l'immissione al consumo. Annotazioni: (*) - Tale resa di trasformazione puo' essere omessa, qualora si opti per l'indicazione della resa massima di vino/ettaro. Qualora sia prevista, tale resa di trasformazione vino/uva e' riferita al vino atto a diventare la medesima DOP o IGP e non puo' superare l'80%. (**) - 1. Fatto salvo quanto indicato al successivo punto 2, la resa di vino ad ettaro e' riferita al "vino finito", pronto per l'immissione al consumo e, pertanto, e' comprensiva dei prodotti vitivinicoli aggiunti nel corso dell'elaborazione in conformita' alle norme dell'Unione europea e nazionali. 2. Fatte salve disposizioni piu' restrittive, per i vini spumanti, per i vini frizzanti e per i vini liquorosi la resa di vino ad ettaro e' riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, nonche' l'aggiunta dei prodotti vitivinicoli ammessi per l'elaborazione dei vini liquorosi, e' aumentativa di tale resa, ai fini della determinazione della resa di prodotto finito per l'immissione al consumo. (***) Tale esubero della resa di trasformazione delle uve in vino (che in genere e' compreso fra 5-10%, fatte salve specifiche disposizioni) non puo' essere destinato alla produzione della relativa DOP, mentre puo' essere destinato alla produzione di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOCG, oppure di vini a IGT a partire da un vino a DOC, ove vengano rispettati le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione. Qualora venga superata la percentuale di esubero previsto della resa vino/uva, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della relativa DOP. (****) Tale esubero della resa massima di vino a ettaro non puo' essere destinato alla produzione della relativa DOP, mentre puo' essere destinato alla produzione di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOCG, oppure di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOC, ove vengano rispettati le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 38 della legge. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della DOP. Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 41 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino a DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 39, comma 1, della legge. Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini a DO, l'eccedenza di uva o di vino, se previsto nel disciplinare, venga destinata ad altra DOC o IGT, la resa massima di uva o di vino, comprensiva dell'eccedenza stessa, non deve essere superiore alla resa massima di uva o di vino prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. Se del caso, l'esubero di produzione delle uve deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione.