(Allegato II-art. 5)
                             Articolo 5 
Norme per la vinificazione e imbottigliamento in  zona  delimitata  e
                           invecchiamento 
 
  Sono da prevedere: 
    a) le norme specifiche  di  vinificazione  e/o  elaborazione,  in
relazione alle categorie di prodotti disciplinate; 
    b) la zona di  vinificazione  e/o  elaborazione  e  le  eventuali
deroghe  per  la  vinificazione  ed  elaborazione   nelle   immediate
vicinanze della zona geografica delimitata  o  in  una  zona  situata
nella stessa unita'  amministrativa  o  in  un'unita'  amministrativa
limitrofa, oppure, limitatamente ai vini a DOP spumanti e  frizzanti,
al di la' delle immediate  vicinanze  dell'area  delimitata,  purche'
sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica
normativa dell'Unione europea (art. 5 del Reg. UE n. 33/2019); 
    c)  l'eventuale  confezionamento  o  imbottigliamento   in   zona
delimitata, in conformita' alle norme dell'Unione europea (art. 4 del
Reg. UE n. 33/2019) e nazionale (art. 35, comma 3 e 4  della  legge);
in  particolare  sono  da  indicare  le  motivazioni   per   cui   il
confezionamento  o  imbottigliamento  deve   aver   luogo   nell'area
geografica  delimitata  (per  salvaguardare  la  qualita',  garantire
l'origine o assicurare  il  controllo),  tenendo  conto  del  diritto
dell'Unione,  in  particolare  delle  norme  in  materia  di   libera
circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi; 
    d) la resa di trasformazione  delle  uve  in  vino,  espressa  in
percentuale (*), e/o la resa massima di vino per ettaro (**). 
    Per le sole DOP e'  consentita  la  previsione  di  un  eventuale
esubero della resa massima di trasformazione vino/uva,  che  in  ogni
caso non puo' superare il limite massimo del 10 per cento (***). 
    Per le sole DOP e' consentito un eventuale esubero di  produzione
fino al 20 per cento della resa massima di vino a ettaro (****). 
    e) le pratiche enologiche specifiche e  le  relative  restrizioni
previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale; 
    f) l'eventuale periodo minimo di invecchiamento obbligatorio,  in
recipienti di legno  o  di  altro  materiale,  e  di  affinamento  in
bottiglia, ed il relativo termine per l'immissione al consumo. 
 
  Annotazioni: 
  (*) - Tale resa di trasformazione puo' essere  omessa,  qualora  si
opti per l'indicazione della resa massima di vino/ettaro. 
  Qualora sia prevista,  tale  resa  di  trasformazione  vino/uva  e'
riferita al vino atto a diventare la medesima DOP o IGP  e  non  puo'
superare l'80%. 
  (**) - 1. Fatto salvo quanto indicato al  successivo  punto  2,  la
resa di vino ad ettaro e'  riferita  al  "vino  finito",  pronto  per
l'immissione al consumo e,  pertanto,  e'  comprensiva  dei  prodotti
vitivinicoli aggiunti nel corso dell'elaborazione in conformita' alle
norme dell'Unione europea e nazionali. 
  2. Fatte salve disposizioni piu' restrittive, per i vini  spumanti,
per i vini frizzanti e per i vini liquorosi la resa di vino ad ettaro
e' riferita alla partita di  vino  base  destinato  all'elaborazione.
L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato  rettificato
per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello  sciroppo
zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, l'aggiunta  dello
sciroppo di dosaggio per i  vini  spumanti,  nonche'  l'aggiunta  dei
prodotti vitivinicoli ammessi per l'elaborazione dei vini  liquorosi,
e' aumentativa di tale resa, ai fini della determinazione della  resa
di prodotto finito per l'immissione al consumo. 
  (***) Tale esubero della resa di trasformazione delle uve  in  vino
(che  in  genere  e'  compreso  fra  5-10%,  fatte  salve  specifiche
disposizioni)  non  puo'  essere  destinato  alla  produzione   della
relativa DOP, mentre puo' essere destinato alla produzione di vini  a
DOC o IGT a partire da un vino a DOCG, oppure di vini a IGT a partire
da un vino a DOC, ove vengano rispettati le condizioni e i  requisiti
dei relativi disciplinari di produzione. 
  Qualora venga superata la percentuale  di  esubero  previsto  della
resa  vino/uva,  tutta  la  produzione  decade   dal   diritto   alla
rivendicazione della relativa DOP. 
  (****) Tale esubero della resa massima di vino a  ettaro  non  puo'
essere destinato alla produzione  della  relativa  DOP,  mentre  puo'
essere destinato alla produzione di vini a DOC o IGT a partire da  un
vino a DOCG, oppure di vini a DOC o IGT a partire da un vino  a  DOC,
ove vengano rispettati le  condizioni  e  i  requisiti  dei  relativi
disciplinari  di  produzione,  fermo  restando  il   rispetto   delle
condizioni di cui all'articolo 38 della legge. 
  Superata la percentuale del  20  per  cento,  tutta  la  produzione
decade dal diritto alla rivendicazione della DOP. 
  Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui  all'articolo
41 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in  annate
climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il  predetto
esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo
vino a DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui  all'articolo
39, comma 1, della legge. 
  Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione  di
vini  a  DO,  l'eccedenza  di  uva  o  di  vino,  se   previsto   nel
disciplinare, venga destinata ad altra DOC o IGT, la resa massima  di
uva o di vino, comprensiva dell'eccedenza  stessa,  non  deve  essere
superiore  alla  resa  massima  di  uva  o  di  vino   prevista   nel
disciplinare della DOC o IGT di destinazione. Se del caso,  l'esubero
di produzione delle uve deve essere  vinificato  nel  rispetto  della
resa  massima  di  trasformazione  prevista   nel   disciplinare   di
produzione della DOP o IGP di destinazione.