Articolo 5
Norme per la vinificazione e imbottigliamento in zona delimitata e
invecchiamento
Sono da prevedere:
a) le norme specifiche di vinificazione e/o elaborazione, in
relazione alle categorie di prodotti disciplinate;
b) la zona di vinificazione e/o elaborazione e le eventuali
deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate
vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona situata
nella stessa unita' amministrativa o in un'unita' amministrativa
limitrofa, oppure, limitatamente ai vini a DOP spumanti e frizzanti,
al di la' delle immediate vicinanze dell'area delimitata, purche'
sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica
normativa dell'Unione europea (art. 5 del Reg. UE n. 33/2019);
c) l'eventuale confezionamento o imbottigliamento in zona
delimitata, in conformita' alle norme dell'Unione europea (art. 4 del
Reg. UE n. 33/2019) e nazionale (art. 35, comma 3 e 4 della legge);
in particolare sono da indicare le motivazioni per cui il
confezionamento o imbottigliamento deve aver luogo nell'area
geografica delimitata (per salvaguardare la qualita', garantire
l'origine o assicurare il controllo), tenendo conto del diritto
dell'Unione, in particolare delle norme in materia di libera
circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi;
d) la resa di trasformazione delle uve in vino, espressa in
percentuale (*), e/o la resa massima di vino per ettaro (**).
Per le sole DOP e' consentita la previsione di un eventuale
esubero della resa massima di trasformazione vino/uva, che in ogni
caso non puo' superare il limite massimo del 10 per cento (***).
Per le sole DOP e' consentito un eventuale esubero di produzione
fino al 20 per cento della resa massima di vino a ettaro (****).
e) le pratiche enologiche specifiche e le relative restrizioni
previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale;
f) l'eventuale periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, in
recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in
bottiglia, ed il relativo termine per l'immissione al consumo.
Annotazioni:
(*) - Tale resa di trasformazione puo' essere omessa, qualora si
opti per l'indicazione della resa massima di vino/ettaro.
Qualora sia prevista, tale resa di trasformazione vino/uva e'
riferita al vino atto a diventare la medesima DOP o IGP e non puo'
superare l'80%.
(**) - 1. Fatto salvo quanto indicato al successivo punto 2, la
resa di vino ad ettaro e' riferita al "vino finito", pronto per
l'immissione al consumo e, pertanto, e' comprensiva dei prodotti
vitivinicoli aggiunti nel corso dell'elaborazione in conformita' alle
norme dell'Unione europea e nazionali.
2. Fatte salve disposizioni piu' restrittive, per i vini spumanti,
per i vini frizzanti e per i vini liquorosi la resa di vino ad ettaro
e' riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione.
L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato
per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo
zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, l'aggiunta dello
sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, nonche' l'aggiunta dei
prodotti vitivinicoli ammessi per l'elaborazione dei vini liquorosi,
e' aumentativa di tale resa, ai fini della determinazione della resa
di prodotto finito per l'immissione al consumo.
(***) Tale esubero della resa di trasformazione delle uve in vino
(che in genere e' compreso fra 5-10%, fatte salve specifiche
disposizioni) non puo' essere destinato alla produzione della
relativa DOP, mentre puo' essere destinato alla produzione di vini a
DOC o IGT a partire da un vino a DOCG, oppure di vini a IGT a partire
da un vino a DOC, ove vengano rispettati le condizioni e i requisiti
dei relativi disciplinari di produzione.
Qualora venga superata la percentuale di esubero previsto della
resa vino/uva, tutta la produzione decade dal diritto alla
rivendicazione della relativa DOP.
(****) Tale esubero della resa massima di vino a ettaro non puo'
essere destinato alla produzione della relativa DOP, mentre puo'
essere destinato alla produzione di vini a DOC o IGT a partire da un
vino a DOCG, oppure di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOC,
ove vengano rispettati le condizioni e i requisiti dei relativi
disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 38 della legge.
Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione
decade dal diritto alla rivendicazione della DOP.
Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo
41 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate
climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il predetto
esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo
vino a DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo
39, comma 1, della legge.
Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di
vini a DO, l'eccedenza di uva o di vino, se previsto nel
disciplinare, venga destinata ad altra DOC o IGT, la resa massima di
uva o di vino, comprensiva dell'eccedenza stessa, non deve essere
superiore alla resa massima di uva o di vino prevista nel
disciplinare della DOC o IGT di destinazione. Se del caso, l'esubero
di produzione delle uve deve essere vinificato nel rispetto della
resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di
produzione della DOP o IGP di destinazione.