Articolo 7
Etichettatura e presentazione
Riportare le specifiche disposizioni di etichettatura e
presentazione per la DOP o IGP o per specifiche categorie o tipologie
di prodotto, in conformita' alla normativa dell'Unione europea e
nazionale.
In particolare, riportare:
a) le seguenti previsioni generali:
"Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'articolo 1
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi, "fine", "extra", "scelto", "selezionato" "superiore",
"riserva" e similari (*).
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
Sono altresi' consentite le indicazioni facoltative previste dalle
norme unionali e nazionali.
b) l'annata di produzione delle uve, obbligatoria per i vini DOP
con esclusione degli spumanti, frizzanti e liquorosi;
c) limitatamente ai vini DOP, l'uso delle unita' geografiche
aggiuntive piu' piccole della zona di produzione, alle condizioni di
cui all'articolo 29, comma 4. L'elenco positivo di tali unita'
geografiche e la relativa delimitazione devono essere espressamente
descritte nel presente articolo o possono figurare in allegato al
disciplinare;
d) limitatamente ai vini DOP, l'uso di un nome geografico piu'
ampio, alle condizioni di cui all'articolo 29, comma 6, della legge;
e) l'eventuale logo identificativo della denominazione, alle
condizioni di cui all'articolo 6, comma 2 del presente decreto;
f) le eventuali disposizioni limitative in merito alla posizione,
dimensioni, caratteri, indici colorimetrici con cui far figurare in
etichetta talune indicazioni facoltative, in relazione al nome della
DOP o IGP.
Annotazioni:
(*) - In relazione allo specifico disciplinare, dall'elenco degli
aggettivi sono da escludere le qualificazioni o menzioni
espressamente previste dallo stesso disciplinare.