Articolo 7 Etichettatura e presentazione Riportare le specifiche disposizioni di etichettatura e presentazione per la DOP o IGP o per specifiche categorie o tipologie di prodotto, in conformita' alla normativa dell'Unione europea e nazionale. In particolare, riportare: a) le seguenti previsioni generali: "Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, "fine", "extra", "scelto", "selezionato" "superiore", "riserva" e similari (*). E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Sono altresi' consentite le indicazioni facoltative previste dalle norme unionali e nazionali. b) l'annata di produzione delle uve, obbligatoria per i vini DOP con esclusione degli spumanti, frizzanti e liquorosi; c) limitatamente ai vini DOP, l'uso delle unita' geografiche aggiuntive piu' piccole della zona di produzione, alle condizioni di cui all'articolo 29, comma 4. L'elenco positivo di tali unita' geografiche e la relativa delimitazione devono essere espressamente descritte nel presente articolo o possono figurare in allegato al disciplinare; d) limitatamente ai vini DOP, l'uso di un nome geografico piu' ampio, alle condizioni di cui all'articolo 29, comma 6, della legge; e) l'eventuale logo identificativo della denominazione, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2 del presente decreto; f) le eventuali disposizioni limitative in merito alla posizione, dimensioni, caratteri, indici colorimetrici con cui far figurare in etichetta talune indicazioni facoltative, in relazione al nome della DOP o IGP. Annotazioni: (*) - In relazione allo specifico disciplinare, dall'elenco degli aggettivi sono da escludere le qualificazioni o menzioni espressamente previste dallo stesso disciplinare.