(Allegato II-art. 7)
                             Articolo 7 
                    Etichettatura e presentazione 
 
  Riportare   le   specifiche   disposizioni   di   etichettatura   e
presentazione per la DOP o IGP o per specifiche categorie o tipologie
di prodotto, in conformita'  alla  normativa  dell'Unione  europea  e
nazionale. 
  In particolare, riportare: 
  a) le seguenti previsioni generali: 
  "Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'articolo  1
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle
espressamente previste dal presente disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi,  "fine",  "extra",  "scelto",  "selezionato"  "superiore",
"riserva" e similari (*). 
  E'  tuttavia  consentito  l'uso   di   indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il
consumatore. 
  Sono altresi' consentite le indicazioni facoltative previste  dalle
norme unionali e nazionali. 
  b) l'annata di produzione delle uve, obbligatoria per  i  vini  DOP
con esclusione degli spumanti, frizzanti e liquorosi; 
  c) limitatamente  ai  vini  DOP,  l'uso  delle  unita'  geografiche
aggiuntive piu' piccole della zona di produzione, alle condizioni  di
cui all'articolo 29,  comma  4.  L'elenco  positivo  di  tali  unita'
geografiche e la relativa delimitazione devono  essere  espressamente
descritte nel presente articolo o possono  figurare  in  allegato  al
disciplinare; 
  d) limitatamente ai vini DOP, l'uso  di  un  nome  geografico  piu'
ampio, alle condizioni di cui all'articolo 29, comma 6, della legge; 
  e)  l'eventuale  logo  identificativo  della  denominazione,   alle
condizioni di cui all'articolo 6, comma 2 del presente decreto; 
  f) le eventuali disposizioni limitative in merito  alla  posizione,
dimensioni, caratteri, indici colorimetrici con cui far  figurare  in
etichetta talune indicazioni facoltative, in relazione al nome  della
DOP o IGP. 
 
  Annotazioni: 
  (*) - In relazione allo specifico disciplinare,  dall'elenco  degli
aggettivi  sono   da   escludere   le   qualificazioni   o   menzioni
espressamente previste dallo stesso disciplinare.