Allegato II (articolo 7, comma 3) Modalita' di impiego del codice a lettura ottica di identificazione sulle singole confezioni dei medicinali veterinari immessi in commercio. 1. Il codice a lettura ottica applicato dal fabbricante sulle singole confezioni di medicinali veterinari immesse in commercio riporta almeno le seguenti informazioni: a) identificazione precisa del medicinale veterinario; b) data di scadenza; c) numero del lotto di fabbricazione. 2. Il codice a lettura ottica e' stampato direttamente sulla confezione del medicinale veterinario o applicato con adesivo non rimovibile. Le confezioni prive del suddetto codice o non conformi alle prescrizioni di cui al punto 4 non sono ammesse nel canale distributivo. Resta fermo l'obbligo previsto dagli articoli 10, 11 e 12 del regolamento di indicare su ogni singola confezione del medicinale veterinario il numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di seguito denominata A.I.C., il numero di lotto di fabbricazione e la data di scadenza, ove pertinenti. 3. Il fabbricante applica i codici a lettura ottica soltanto sul confezionamento esterno, se presente, oppure sul confezionamento primario. 4. Specifiche tecniche del codice a lettura ottica di identificazione a) Codice dell'A.I.C. della confezione del medicinale veterinario. Il codice A.I.C. stampato direttamente sulla confezione e' numerico ed e' composto da otto cifre precedute dalla cifra 1. b) Collegamento tra Global Trade Item Number (GTIN) e A.I.C. E' consentito alla ditta interessata inserire nel codice a lettura ottica quale identificativo della confezione il GS i OTIN (Global Trade Item Number in HEALTHCARE o il numero di autorizzazione all'immissione in commercio attribuito dal Ministero della salute (A.I.C.). Qualora il numero dell'A.I.C. non sia stato contenuto nel codice a lettura ottica e la ditta interessata identifichi il medicinale veterinario attraverso il GTIN, la stessa provvede, per i medicinali gia' autorizzati, a comunicare al Ministero della salute il GTIN corrispondente a ciascuna A.I.C. gia' rilasciata alla data di entrata in vigore del presente allegato; per le nuove richieste di A.I.C. e per la variazioni riguardanti i medicinali gia' utorizzati, la ditta interessata provvedera' a comunicare al Ministero della salute il GTIN al momento della presentazione della richiesta o degli atti definitivi. Il Ministero della salute rende pubblico il numero di A.I.C. ed i corrispondenti numeri GTIN. c) Specifiche e standard del codice a lettura ottica. E' consentito alla ditta interessata utilizzare una tra le rappresentazioni elencate alle lettere a) e b): a) Rappresentazione lineare del codice a lettura ottica contenente le informazioni di cui al punto 1: standard: GS 1 System; simbologia: GS1-128; sintassi: GS1-128; identificatore univoco articolo: GTIN (Global Trade Item Number); dati variabili: data scadenza, numero lotto (codificati con il sistema di riferimento GS1-128. b) Rappresentazione bidimensionale del codice a lettura ottica contenente le informazioni di cui al paragrafo 1: standard: GS1 Datamatrix-GS1 System; simbologia: Datamatrix ECC-200 (norma JSO/JEC16022 - Information technology - Internationai Symbology Specification-Data Matrix); sintassi: GS1-128; identificatore univoco articolo: GT1N (Global Trade Item Number); dati variabili: data scadenza, numero lotto (codificati con il sistema di riferimento GS1-128).