Allegato III
DOCUMENTO UNICO RIEPILOGATIVO DEL DISCIPLINARE DI UNA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE O INDICAZIONE GEOGRAFICA
1. Il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera
d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene i seguenti elementi
principali del disciplinare di produzione:
a) il nome da proteggere come denominazione di origine o
indicazione geografica;
b) lo Stato membro o il paese terzo al quale appartiene la zona
delimitata;
c) il tipo di indicazione geografica;
d) una descrizione del vino o dei vini;
e) le categorie dei prodotti vitivinicoli;
f) le rese massime per ettaro;
g) l'indicazione della o delle varieta' di uve da cui il vino o i
vini sono ottenuti;
h) una definizione concisa della zona geografica delimitata;
i) una descrizione del legame di cui dell'articolo 93, paragrafo
1, lettera a), punto i), o lettera b), punto i), del regolamento (UE)
n. 1308/2013;
j) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate
nell'elaborazione del vino o dei vini nonche' le relative restrizioni
applicabili a detta elaborazione;
k) se del caso, le norme specifiche in materia di condizionamento
ed etichettatura, e tutti gli altri pertinenti requisiti essenziali.
2. La descrizione del legame di cui al paragrafo 1, lettera i),
comprende:
a) nel caso di una denominazione di origine, una descrizione del
legame causale tra la qualita' o le caratteristiche del prodotto e
l'ambiente geografico, con i fattori naturali ed umani che lo
caratterizzano e a cui tali qualita' e caratteristiche sono
essenzialmente o esclusivamente legate, compresi, se del caso, gli
elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione
che giustificano tale legame;
b) nel caso di una indicazione geografica, una descrizione del
legame causale tra l'origine geografica e la pertinente qualita'
specifica, la reputazione o altre caratteristiche attribuibili
all'origine geografica del prodotto, corredata di una dichiarazione
attestante su quali fattori - qualita' specifica, reputazione o altre
caratteristiche attribuibili all'origine geografica del prodotto - si
basa il legame causale. La descrizione puo' riguardare anche gli
elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione
che giustificano il legame causale.
Ove la domanda riguardi categorie diverse di prodotti vitivinicoli,
gli elementi che dimostrano il legame sono illustrati per ciascun
prodotto vitivinicolo interessato.
3. Il documento unico e' redatto utilizzando il modulo messo a
disposizione nei sistemi di informazione di cui all'articolo 30,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 34/2019.
4. All'allegato III A e' riportato lo schema di documento unico,
cosi' come estrapolato dal sistema informatico della Commissione UE
e-Ambrosia, da utilizzare per le domande di protezione di nuove
DOP/IGP.
5. All'allegato III B e' riportato lo schema di domanda, cosi' come
estrapolato dal sistema informatico della Commissione UE e-Ambrosia,
da utilizzare per le domande di modifica dei disciplinari DOP/IGP.
6. Gli schemi di cui ai punti 4 e 5 sono reperibili sul sito
internet del Ministero, alla specifica Sezione Qualita' - Vini DOP e
IGP - Domande di Protezione e modifica disciplinari - Modulistica. Il
Ministero rendera' altresi' disponibili nel citato sito gli eventuali
aggiornamenti che saranno apportati d'ufficio agli stessi schemi di
documento unico, tenendo conto dei relativi adeguamenti che saranno
apportati dalla Commissione UE nell'ambito del citato sistema
informatico.