(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
DOCUMENTO UNICO RIEPILOGATIVO DEL DISCIPLINARE DI  UNA  DENOMINAZIONE
                 DI ORIGINE O INDICAZIONE GEOGRAFICA 
 
  1. Il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1,  lettera
d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene  i  seguenti  elementi
principali del disciplinare di produzione: 
    a)  il  nome  da  proteggere  come  denominazione  di  origine  o
indicazione geografica; 
    b) lo Stato membro o il paese terzo al quale appartiene  la  zona
delimitata; 
    c) il tipo di indicazione geografica; 
    d) una descrizione del vino o dei vini; 
    e) le categorie dei prodotti vitivinicoli; 
    f) le rese massime per ettaro; 
    g) l'indicazione della o delle varieta' di uve da cui il vino o i
vini sono ottenuti; 
    h) una definizione concisa della zona geografica delimitata; 
    i) una descrizione del legame di cui dell'articolo 93,  paragrafo
1, lettera a), punto i), o lettera b), punto i), del regolamento (UE)
n. 1308/2013; 
    j) se del caso,  le  pratiche  enologiche  specifiche  utilizzate
nell'elaborazione del vino o dei vini nonche' le relative restrizioni
applicabili a detta elaborazione; 
    k) se del caso, le norme specifiche in materia di condizionamento
ed etichettatura, e tutti gli altri pertinenti requisiti essenziali. 
  2. La descrizione del legame di cui al  paragrafo  1,  lettera  i),
comprende: 
    a) nel caso di una denominazione di origine, una descrizione  del
legame causale tra la qualita' o le caratteristiche  del  prodotto  e
l'ambiente geografico,  con  i  fattori  naturali  ed  umani  che  lo
caratterizzano  e  a  cui  tali  qualita'  e   caratteristiche   sono
essenzialmente o esclusivamente legate, compresi, se  del  caso,  gli
elementi della descrizione del prodotto o del  metodo  di  produzione
che giustificano tale legame; 
    b) nel caso di una indicazione geografica,  una  descrizione  del
legame causale tra l'origine  geografica  e  la  pertinente  qualita'
specifica,  la  reputazione  o  altre  caratteristiche   attribuibili
all'origine geografica del prodotto, corredata di  una  dichiarazione
attestante su quali fattori - qualita' specifica, reputazione o altre
caratteristiche attribuibili all'origine geografica del prodotto - si
basa il legame causale. La  descrizione  puo'  riguardare  anche  gli
elementi della descrizione del prodotto o del  metodo  di  produzione
che giustificano il legame causale. 
  Ove la domanda riguardi categorie diverse di prodotti vitivinicoli,
gli elementi che dimostrano il legame  sono  illustrati  per  ciascun
prodotto vitivinicolo interessato. 
  3. Il documento unico e' redatto  utilizzando  il  modulo  messo  a
disposizione nei sistemi di  informazione  di  cui  all'articolo  30,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 34/2019. 
  4. All'allegato III A e' riportato lo schema  di  documento  unico,
cosi' come estrapolato dal sistema informatico della  Commissione  UE
e-Ambrosia, da utilizzare per  le  domande  di  protezione  di  nuove
DOP/IGP. 
  5. All'allegato III B e' riportato lo schema di domanda, cosi' come
estrapolato dal sistema informatico della Commissione UE  e-Ambrosia,
da utilizzare per le domande di modifica dei disciplinari DOP/IGP. 
  6. Gli schemi di cui ai punti  4  e  5  sono  reperibili  sul  sito
internet del Ministero, alla specifica Sezione Qualita' - Vini DOP  e
IGP - Domande di Protezione e modifica disciplinari - Modulistica. Il
Ministero rendera' altresi' disponibili nel citato sito gli eventuali
aggiornamenti che saranno apportati d'ufficio agli stessi  schemi  di
documento unico, tenendo conto dei relativi adeguamenti  che  saranno
apportati  dalla  Commissione  UE  nell'ambito  del  citato   sistema
informatico.