Allegato III
(articolo 8, comma 1, lettera b))
Documentazione tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione
semplificata dei medicinali veterinari destinati a essere
utilizzati per gli animali tenuti esclusivamente come animali da
compagnia, quali: animali d'acquario o di stagno, pesci
ornamentali, uccelli domestici, piccioni viaggiatori, animali da
terrario, piccoli roditori, furetti e conigli di cui all'articolo
5, paragrafo 6, del regolamento.
Introduzione.
Un animale da compagnia e' un animale detenuto dall'uomo
appartenente alle specie elencate nell'allegato I del regolamento
(UE) 2016/429, a fini privati non commerciali. Gli animali da
compagnia risultano infatti particolarmente graditi per il loro
aspetto o per il comportamento. I mammiferi, cani e gatti in
particolare, e gli uccelli sono certamente gli animali da compagnia
piu' comuni. Piu' recentemente si e' diffusa la tendenza a detenere
pesci, rettili, anfibi o artropodi.
L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/6 prevede
che possano essere stabilite alcune esenzioni per il rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) di medicinali
veterinari destinati esclusivamente ad essere utilizzati per taluni
animali da compagnia: animali d'acquario o da stagno, pesci
ornamentali, uccelli domestici, piccioni viaggiatori, animali da
terrario, piccoli roditori, furetti e conigli (specie identificate di
seguito come specie animali di cui all'art. 5, paragrafo 6, del
regolamento). L'applicazione di tali esenzioni, oggetto di
valutazione da parte del Ministero della salute, puo' essere concessa
a condizione che gli animali in questione non siano destinati
all'alimentazione umana, che detti medicinali non siano soggetti a
prescrizione veterinaria, che non contengano sostanze attive la cui
utilizzazione esiga un controllo veterinario e che siano prese tutte
le misure necessarie per evitarne l'uso non autorizzato per altri
animali.
Il problema della disponibilita' di medicinali veterinari di cui
all'articolo 5, paragrafo 6, e' simile a quello che si e' gia' posto
per le specie minori per cui sono previste semplificazioni ai sensi
dell'articolo 23 del regolamento e per le quali sono state adottate
specifiche linee guida, che definiscono i contenuti della
documentazione scientifica necessaria per la dimostrazione della
qualita', sicurezza ed efficacia dei medicinali veterinari ad esse
destinati.
Alla luce delle considerazioni sopraesposte e di quanto stabilito
nell'articolo 5, paragrafo 6, si definisce la procedura di
autorizzazione dei medicinali veterinari mediante la presentazione di
un dossier semplificato (documentazione a supporto della
registrazione), senza compromettere i principi di tutela della
sanita' pubblica.
Data la varieta' di specie animali (rettili, pesci, uccelli,
mammiferi) e' estremamente difficile definire a priori requisiti del
dossier validi per tutte le casistiche. I criteri definiti in questo
documento sono quindi generali.
Il Ministero della salute valutera', caso per caso, se richiedere
documentazioni supplementari rispetto a quanto previsto di seguito
all'interno del documento.
Un medicinale veterinario autorizzato ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 6, del regolamento e' destinato esclusivamente a animali
d'acquario o da stagno, pesci ornamentali, uccelli domestici,
piccioni viaggiatori, animali da terrario, piccoli roditori, furetti
e conigli tenuti esclusivamente come animali da compagnia.
Le indicazioni di tali medicinali veterinari non possono essere
estese ad altre specie animali e gli stessi non possono essere usati
in deroga, secondo quanto previsto dell'articolo 2, paragrafo 4, del
regolamento.
Le domande di AIC per un medicinale destinato alle specie animali
di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento seguono le stesse
procedure adottate per l'autorizzazione degli altri medicinali
veterinari.
Requisiti generali della documentazione da presentare ai fini
dell'AIC per medicinali veterinari destinati alle specie animali art.
5, paragrafo 6.
PARTE I - SOMMARIO DEL FASCICOLO.
Informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/6
PARTE 2 - DOCUMENTAZIONE SULLA QUALITA' (dati fisico-chimici,
biologici o microbiologici).
In generale sono richieste le seguenti informazioni (in
conformita' alla sezione II - parte 2 - del regolamento delegato (UE)
2021/805 della commissione):
2A. composizione qualitativa e quantitativa di tutti i
componenti del medicinale e sviluppo del prodotto;
2B. descrizione del metodo di fabbricazione;
2C. produzione e controllo dei materiali di partenza:
sostanze attive;
caratteristiche fisico-chimiche in grado di incidere sulla
biodisponibilita';
eccipienti;
confezionamento della sostanza attiva e del prodotto finito.
Per le materie prime di origine animale dimostrare la
conformita' alla Monografia della Farmacopea: «Minimising the risk of
transmitting animal spongiform encephalopathy agents via human and
veterinary medicinal products (EMA/410/01 rev.3). La conformita' puo'
essere dimostrata presentando un certificato di conformita' alla
monografia pertinente della Farmacopea Europea, rilasciato dalla
Direzione Europea per la Qualita' dei Medicinali (EDQM);
2D. Prove di controllo effettuate su intermedi isolati durante
il processo di fabbricazione;
2E. Prove di controllo del prodotto finito:
a) identificazione e dosaggio delle sostanze attive secondo
metodo validato. Profilo delle eventuali impurezze dovute al processo
di produzione e dosaggio delle sostanze correlate. Identificazione e
dosaggio, degli eccipienti. Il controllo deve essere effettuato su
lotti rappresentativi;
b) definizione delle specifiche di rilascio del prodotto
finito;
2F. Prove di stabilita':
a) prove di stabilita' sulla sostanza attiva e sul prodotto
finito in accordo con le linee guida europee;
b) prove di stabilita' sul prodotto finito in accordo con le
linee guida europee - Prove di stabilita' in uso e fotostabilita' nel
caso di principi attivi fotosensibili.
FABBRICANTE
Deve essere presentato il certificato di buona pratica di
fabbricazione ai sensi degli articoli 92, 93, 94 del regolamento (UE)
2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.
PARTE 3 - DOCUMENTAZIONE SULLA SICUREZZA
Le informazioni relative alla sicurezza (farmacologia e
tossicologia) per un medicinale veterinario destinato alle specie
animali articolo 5, paragrafo 6 del regolamento, sono ridotte e gli
studi su animali da laboratorio possono essere sostituiti da quelli
sulla specie bersaglio presentati nella Parte 4 della documentazione
o da studi validati presenti in letteratura e contenenti relazioni
dettagliate.
La documentazione deve contenere una valutazione del rischio per
l'utilizzatore e una proposta di gestione del rischio.
In generale sono richieste le seguenti informazioni:
+----------------------+--------------------------------------------+
| |Rinvio alla Parte 4 tramite un riassunto |
| |degli effetti farmacodinamici osservati con |
|Farmacodinamica |indicazione del meccanismo di azione. |
+----------------------+--------------------------------------------+
| |Rinvio alla Parte 4 tramite un riassunto dei|
| |dati di Assorbimento - Distribuzione - |
|Farmacocinetica |Metabolismo - Escrezione (ADME) |
+----------------------+--------------------------------------------+
| |Riassunto dei principali effetti di |
| |tossicita' rilevati da letteratura nonche' |
| |dati che caratterizzano il profilo |
| |tossicologico in relazione alla via di |
|Tossicologia |somministrazione |
+----------------------+--------------------------------------------+
|Tollerabilita' nella |Rinvio alla Parte 4, considerando la via di |
|specie target |somministrazione |
+----------------------+--------------------------------------------+
| |Valutazione del rischio conformemente alle |
|Valutazione della |linee guida europee (EMA/CVMP/543/03-Rev.1- |
|sicurezza per |EMA/CVMP/SWP/721059/2014) con proposta di |
|l'utilizzatore |gestione del rischio, se necessario |
+----------------------+--------------------------------------------+
| |Valutazione del rischio conformemente alle |
|Valutazione della |linee guida europee (CVMP/VICH/592/98-FINAL-|
|sicurezza ambientale |EMA/CVMP/ERA/418282/2005-Rev.1- Corr.) |
+----------------------+--------------------------------------------+
Si evidenzia che, quando il principio attivo contenuto nel
medicinale destinato ad un animale da compagnia e' stato
precedentemente valutato per fissare un limite massimo di residui
(«LMR») al fine di soddisfare determinati requisiti di sicurezza, a
norma del regolamento (CE) n. 470/2009, la relazione pubblica europea
di valutazione (EPMAR) pubblicata dall'Agenzia puo' essere utilizzata
come letteratura scientifica per i risultati delle prove di
sicurezza.
PARTE 4 - DOCUMENTAZIONE SULL'EFFICACIA
L'efficacia e la sicurezza del prodotto nella specie bersaglio
devono essere dimostrate. Il richiedente non e' tenuto a fornire i
risultati delle prove precliniche o sperimentazioni cliniche, se puo'
dimostrare che le sostanze presenti nel medicinale veterinario sono
di impiego ben consolidato nell'Unione Europea e presentano una
riconosciuta efficacia ed un livello accettabile di sicurezza nelle
specie di destinazione.
La necessita' di effettuare studi specifici sara' valutata caso
per caso in relazione alle informazioni disponibili.
In generale sono richieste le seguenti informazioni:
+-------------------------------+-----------------------------------+
| |Dati sulla caratterizzazione del |
| |meccanismo d'azione della sostanza |
| |attiva e degli effetti |
| |farmacologici su cui si basa |
| |l'applicazione raccomandata nella |
|Farmacodinamica |pratica. |
+-------------------------------+-----------------------------------+
| |Dati farmacocinetici di base |
| |(assorbimento, distribuzione, |
| |metabolismo ed escrezione) della |
| |sostanza attiva, per studiare la |
| |relazione tra posologia, |
| |concentrazione plasmatica e |
| |tissutale nel tempo ed effetti |
| |farmacologici, terapeutici e |
|Farmacocinetica |tossicologici. |
+-------------------------------+-----------------------------------+
| |Dati appropriati che giustifichino |
| |la dose, l'intervallo di |
| |somministrazione, la durata del |
| |trattamento e l'eventuale |
|Determinazione e conferma della|intervallo di ripetizione del |
|dose |trattamento proposti. |
+-------------------------------+-----------------------------------+
| |Dati sulla tolleranza locale e |
| |sistemica del medicinale |
|Tolleranza nelle specie animali|veterinario nella specie animale di|
|di destinazione |destinazione. |
+-------------------------------+-----------------------------------+