(Allegato III)
                                                         Allegato III 
                                    (articolo 8, comma 1, lettera b)) 
 
Documentazione tecnica da allegare  alla  domanda  di  autorizzazione
  semplificata  dei  medicinali   veterinari   destinati   a   essere
  utilizzati per gli animali tenuti esclusivamente  come  animali  da
  compagnia,  quali:  animali   d'acquario   o   di   stagno,   pesci
  ornamentali, uccelli domestici, piccioni  viaggiatori,  animali  da
  terrario, piccoli roditori, furetti e conigli di  cui  all'articolo
  5, paragrafo 6, del regolamento. 
 
Introduzione. 
    Un  animale  da  compagnia  e'  un  animale  detenuto   dall'uomo
appartenente alle specie elencate  nell'allegato  I  del  regolamento
(UE) 2016/429,  a  fini  privati  non  commerciali.  Gli  animali  da
compagnia risultano  infatti  particolarmente  graditi  per  il  loro
aspetto o  per  il  comportamento.  I  mammiferi,  cani  e  gatti  in
particolare, e gli uccelli sono certamente gli animali  da  compagnia
piu' comuni. Piu' recentemente si e' diffusa la tendenza  a  detenere
pesci, rettili, anfibi o artropodi. 
    L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento  (UE)  2019/6  prevede
che  possano  essere  stabilite  alcune  esenzioni  per  il  rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)  di  medicinali
veterinari destinati esclusivamente ad essere utilizzati  per  taluni
animali  da  compagnia:  animali  d'acquario  o  da   stagno,   pesci
ornamentali, uccelli  domestici,  piccioni  viaggiatori,  animali  da
terrario, piccoli roditori, furetti e conigli (specie identificate di
seguito come specie animali di  cui  all'art.  5,  paragrafo  6,  del
regolamento).  L'applicazione   di   tali   esenzioni,   oggetto   di
valutazione da parte del Ministero della salute, puo' essere concessa
a condizione  che  gli  animali  in  questione  non  siano  destinati
all'alimentazione umana, che detti medicinali non  siano  soggetti  a
prescrizione veterinaria, che non contengano sostanze attive  la  cui
utilizzazione esiga un controllo veterinario e che siano prese  tutte
le misure necessarie per evitarne l'uso  non  autorizzato  per  altri
animali. 
    Il problema della disponibilita' di medicinali veterinari di  cui
all'articolo 5, paragrafo 6, e' simile a quello che si e' gia'  posto
per le specie minori per cui sono previste semplificazioni  ai  sensi
dell'articolo 23 del regolamento e per le quali sono  state  adottate
specifiche  linee  guida,   che   definiscono   i   contenuti   della
documentazione scientifica  necessaria  per  la  dimostrazione  della
qualita', sicurezza ed efficacia dei medicinali  veterinari  ad  esse
destinati. 
    Alla luce delle considerazioni sopraesposte e di quanto stabilito
nell'articolo  5,  paragrafo  6,  si  definisce   la   procedura   di
autorizzazione dei medicinali veterinari mediante la presentazione di
un   dossier   semplificato   (documentazione   a   supporto    della
registrazione),  senza  compromettere  i  principi  di  tutela  della
sanita' pubblica. 
    Data la varieta' di  specie  animali  (rettili,  pesci,  uccelli,
mammiferi) e' estremamente difficile definire a priori requisiti  del
dossier validi per tutte le casistiche. I criteri definiti in  questo
documento sono quindi generali. 
    Il Ministero della salute valutera', caso per caso, se richiedere
documentazioni supplementari rispetto a quanto  previsto  di  seguito
all'interno del documento. 
    Un medicinale veterinario autorizzato ai sensi  dell'articolo  5,
paragrafo 6, del regolamento e' destinato  esclusivamente  a  animali
d'acquario  o  da  stagno,  pesci  ornamentali,  uccelli   domestici,
piccioni viaggiatori, animali da terrario, piccoli roditori,  furetti
e conigli tenuti esclusivamente come animali da compagnia. 
    Le indicazioni di tali medicinali veterinari non  possono  essere
estese ad altre specie animali e gli stessi non possono essere  usati
in deroga, secondo quanto previsto dell'articolo 2, paragrafo 4,  del
regolamento. 
    Le domande di AIC per un medicinale destinato alle specie animali
di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento seguono le stesse
procedure  adottate  per  l'autorizzazione  degli  altri   medicinali
veterinari. 
Requisiti  generali  della  documentazione  da  presentare  ai   fini
dell'AIC per medicinali veterinari destinati alle specie animali art.
5, paragrafo 6. 
PARTE I - SOMMARIO DEL FASCICOLO. 
    Informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/6 
PARTE  2  -  DOCUMENTAZIONE  SULLA  QUALITA'  (dati   fisico-chimici,
biologici o microbiologici). 
    In  generale  sono  richieste  le   seguenti   informazioni   (in
conformita' alla sezione II - parte 2 - del regolamento delegato (UE)
2021/805 della commissione): 
      2A.  composizione  qualitativa  e  quantitativa  di   tutti   i
componenti del medicinale e sviluppo del prodotto; 
      2B. descrizione del metodo di fabbricazione; 
      2C. produzione e controllo dei materiali di partenza: 
        sostanze attive; 
        caratteristiche fisico-chimiche in grado  di  incidere  sulla
biodisponibilita'; 
        eccipienti; 
        confezionamento della sostanza attiva e del prodotto finito. 
      Per  le  materie  prime  di  origine  animale   dimostrare   la
conformita' alla Monografia della Farmacopea: «Minimising the risk of
transmitting animal spongiform encephalopathy agents  via  human  and
veterinary medicinal products (EMA/410/01 rev.3). La conformita' puo'
essere dimostrata presentando  un  certificato  di  conformita'  alla
monografia pertinente  della  Farmacopea  Europea,  rilasciato  dalla
Direzione Europea per la Qualita' dei Medicinali (EDQM); 
      2D. Prove di controllo effettuate su intermedi isolati  durante
il processo di fabbricazione; 
      2E. Prove di controllo del prodotto finito: 
        a) identificazione e dosaggio delle sostanze  attive  secondo
metodo validato. Profilo delle eventuali impurezze dovute al processo
di produzione e dosaggio delle sostanze correlate. Identificazione  e
dosaggio, degli eccipienti. Il controllo deve  essere  effettuato  su
lotti rappresentativi; 
        b) definizione delle  specifiche  di  rilascio  del  prodotto
finito; 
      2F. Prove di stabilita': 
        a) prove di stabilita' sulla sostanza attiva e  sul  prodotto
finito in accordo con le linee guida europee; 
        b) prove di stabilita' sul prodotto finito in accordo con  le
linee guida europee - Prove di stabilita' in uso e fotostabilita' nel
caso di principi attivi fotosensibili. 
FABBRICANTE 
    Deve  essere  presentato  il  certificato  di  buona  pratica  di
fabbricazione ai sensi degli articoli 92, 93, 94 del regolamento (UE)
2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018. 
PARTE 3 - DOCUMENTAZIONE SULLA SICUREZZA 
    Le  informazioni  relative   alla   sicurezza   (farmacologia   e
tossicologia) per un medicinale  veterinario  destinato  alle  specie
animali articolo 5, paragrafo 6 del regolamento, sono ridotte  e  gli
studi su animali da laboratorio possono essere sostituiti  da  quelli
sulla specie bersaglio presentati nella Parte 4 della  documentazione
o da studi validati presenti in letteratura  e  contenenti  relazioni
dettagliate. 
    La documentazione deve contenere una valutazione del rischio  per
l'utilizzatore e una proposta di gestione del rischio. 
    In generale sono richieste le seguenti informazioni: 
 
+----------------------+--------------------------------------------+
|                      |Rinvio alla Parte 4 tramite un riassunto    |
|                      |degli effetti farmacodinamici osservati con |
|Farmacodinamica       |indicazione del meccanismo di azione.       |
+----------------------+--------------------------------------------+
|                      |Rinvio alla Parte 4 tramite un riassunto dei|
|                      |dati di Assorbimento - Distribuzione -      |
|Farmacocinetica       |Metabolismo - Escrezione (ADME)             |
+----------------------+--------------------------------------------+
|                      |Riassunto dei principali effetti di         |
|                      |tossicita' rilevati da letteratura nonche'  |
|                      |dati che caratterizzano il profilo          |
|                      |tossicologico in relazione alla via di      |
|Tossicologia          |somministrazione                            |
+----------------------+--------------------------------------------+
|Tollerabilita' nella  |Rinvio alla Parte 4, considerando la via di |
|specie target         |somministrazione                            |
+----------------------+--------------------------------------------+
|                      |Valutazione del rischio conformemente alle  |
|Valutazione della     |linee guida europee (EMA/CVMP/543/03-Rev.1- |
|sicurezza per         |EMA/CVMP/SWP/721059/2014) con proposta di   |
|l'utilizzatore        |gestione del rischio, se necessario         |
+----------------------+--------------------------------------------+
|                      |Valutazione del rischio conformemente alle  |
|Valutazione della     |linee guida europee (CVMP/VICH/592/98-FINAL-|
|sicurezza ambientale  |EMA/CVMP/ERA/418282/2005-Rev.1- Corr.)      |
+----------------------+--------------------------------------------+
 
    Si evidenzia  che,  quando  il  principio  attivo  contenuto  nel
medicinale  destinato  ad  un   animale   da   compagnia   e'   stato
precedentemente valutato per fissare un  limite  massimo  di  residui
(«LMR») al fine di soddisfare determinati requisiti di  sicurezza,  a
norma del regolamento (CE) n. 470/2009, la relazione pubblica europea
di valutazione (EPMAR) pubblicata dall'Agenzia puo' essere utilizzata
come  letteratura  scientifica  per  i  risultati  delle   prove   di
sicurezza. 
PARTE 4 - DOCUMENTAZIONE SULL'EFFICACIA 
    L'efficacia e la sicurezza del prodotto  nella  specie  bersaglio
devono essere dimostrate. Il richiedente non e' tenuto  a  fornire  i
risultati delle prove precliniche o sperimentazioni cliniche, se puo'
dimostrare che le sostanze presenti nel medicinale  veterinario  sono
di impiego ben  consolidato  nell'Unione  Europea  e  presentano  una
riconosciuta efficacia ed un livello accettabile di  sicurezza  nelle
specie di destinazione. 
    La necessita' di effettuare studi specifici sara'  valutata  caso
per caso in relazione alle informazioni disponibili. 
    In generale sono richieste le seguenti informazioni: 
 
+-------------------------------+-----------------------------------+
|                               |Dati sulla caratterizzazione del   |
|                               |meccanismo d'azione della sostanza |
|                               |attiva e degli effetti             |
|                               |farmacologici su cui si basa       |
|                               |l'applicazione raccomandata nella  |
|Farmacodinamica                |pratica.                           |
+-------------------------------+-----------------------------------+
|                               |Dati farmacocinetici di base       |
|                               |(assorbimento, distribuzione,      |
|                               |metabolismo ed escrezione) della   |
|                               |sostanza attiva, per studiare la   |
|                               |relazione tra posologia,           |
|                               |concentrazione plasmatica e        |
|                               |tissutale nel tempo ed effetti     |
|                               |farmacologici, terapeutici e       |
|Farmacocinetica                |tossicologici.                     |
+-------------------------------+-----------------------------------+
|                               |Dati appropriati che giustifichino |
|                               |la dose, l'intervallo di           |
|                               |somministrazione, la durata del    |
|                               |trattamento e l'eventuale          |
|Determinazione e conferma della|intervallo di ripetizione del      |
|dose                           |trattamento proposti.              |
+-------------------------------+-----------------------------------+
|                               |Dati sulla tolleranza locale e     |
|                               |sistemica del medicinale           |
|Tolleranza nelle specie animali|veterinario nella specie animale di|
|di destinazione                |destinazione.                      |
+-------------------------------+-----------------------------------+