(Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
                                               (articolo 16, comma 3) 
 
              IL SISTEMA INFORMATIVO DI TRACCIABILITA' 
                  (articolo 2, comma 2, lettera b). 
 
Introduzione. 
    Il sistema informativo di tracciabilita' di  cui  all'articolo  2
comma 2, lettera b) del presente  decreto  contiene  le  informazioni
relative ai medicinali veterinari autorizzati o registrati  a  essere
immessi  in  commercio  sul  territorio   italiano,   ai   medicinali
veterinari autorizzati in altro Stato membro  o  in  un  Paese  Terzo
introdotti  in  conformita'  agli  articoli  112,113,114   e116   del
regolamento. 
    In aggiunta alle informazioni di cui al  precedente  periodo,  il
sistema  informativo  di  tracciabilita'  contiene  le   informazioni
relative: 
      a formule magistrali e  officinali,  ai  medicinali  veterinari
immunologici inattivati di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  3,  del
regolamento, ai medicinali autorizzati per l'uso umano prescritti  ai
sensi degli articoli 112, 113 e 114  del  regolamento,  limitatamente
alle  fasi  di  prescrizione,  fornitura   e   somministrazione   dei
medicinali a specie animali destinate alla produzione di alimenti; 
      a mangimi medicati e  prodotti  intermedi,  relativamente  alle
fasi  di  prescrizione,  produzione  per  autoconsumo,  fornitura   e
somministrazione  a  specie  animali  destinate  alla  produzione  di
alimenti. 
    Il  sistema  informativo  di  tracciabilita'  non   contiene   le
informazioni  relative  ai  trattamenti  eseguiti  su  animali  degli
allevamenti familiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. 
    Il  Ministero  della  salute  aggiorna  e   pubblica   sul   sito
istituzionale le modalita' applicative delle disposizioni in  materia
di tracciabilita'. 
A) Modalita' di accesso al  sistema  informativo  di  tracciabilita':
raccolta e trasmissione dei dati. 
    1) Il Ministero  della  salute  attribuisce  ai  fabbricanti,  ai
depositari,  ai  distributori  all'ingrosso,  alle   farmacie,   agli
esercizi  commerciali  di  cui   all'articolo   5,   comma   1,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e ai grossisti  autorizzati  alla
vendita diretta di medicinali veterinari un  identificativo  univoco,
distinto per sede territoriale del soggetto stesso. 
    2) I medici veterinari sono identificati attraverso il numero  di
iscrizione   registrato   all'albo   professionale    degli    ordini
provinciali. 
    3) I detentori e i proprietari di animali, e i relativi  impianti
di allevamento e custodia, sono identificati e registrati nella banca
dati nazionale (B.D.N.) dell'anagrafe zootecnica del Ministero  della
salute. 
    4)  Gli  operatori  del  settore   dei   mangimi   registrati   o
riconosciuti  sono  iscritti  nel   Sistema   Informativo   Nazionale
Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti (SINVSA). 
    5) I soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono  attenersi  alle
specifiche tecniche di identificazione dei medicinali veterinari,  di
raccolta, di registrazione e trasmissione delle informazioni previste
dal sistema  informativo  di  tracciabilita'  riportate  nel  manuale
recante le modalita' applicative pubblicate  sul  sito  istituzionale
del Ministero della salute. 
    6) Le  trasmissioni  dei  dati  avvengono  in  modalita'  sicura,
secondo le specifiche tecniche riportate nelle modalita'  applicative
pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute. 
    7) Le farmacie, ai fini dell'erogazione dei medicinali prescritti
con  la   ricetta   veterinaria   elettronica,   possono   utilizzare
l'infrastruttura della ricetta elettronica  (Sistema  di  accoglienza
centrale-SAC, del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ovvero
tramite il Sistema di  accoglienza  regionale-  SAR  per  le  Regioni
/province  autonome  che  ne  sono  provviste)  di  cui  al   decreto
ministeriale 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
12 novembre 2011, n. 264, nell'ambito del Sistema  tessera  sanitaria
gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze.  A  tale  ultimo
fine l'infrastruttura SAC, anche tramite il SAR, e' interconnessa con
il  Sistema  di  tracciabilita'  secondo  le  modalita'   applicative
pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute. 
B) Accesso ai dati del sistema informativo della tracciabilita'. 
    1) Il Ministero della salute e' titolare del trattamento dei dati
del  sistema  informativo  della  tracciabilita'  per  le  specifiche
funzioni istituzionali. 
    2) Il Ministero dell'economia e delle finanze e' responsabile del
trattamento dei dati di cui al punto 7) della lettera A) del presente
allegato. 
    3)  Sono  autorizzate  all'accesso  al  sistema  informativo   di
tracciabilita' le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, con riferimento ai dati del proprio  territorio  nonche'  le
aziende sanitarie locali per le specifiche funzioni istituzionali. 
    4) Sono previsti diversi livelli di  accesso  in  funzione  della
necessaria garanzia di riservatezza dei dati comunicati dai  soggetti
di cui alla lettera A) del presente allegato. 
C)  Adempimenti  dei  proprietari  e  dei  detentori  degli   animali
destinati alla produzione di alimenti e dei medici veterinari. 
    1)  Ferma  restando  la  responsabilita'   nell'adempimento   dei
rispettivi obblighi,  i  proprietari  e  i  detentori  degli  animali
destinati alla produzione di alimenti possono farsi  assistere  nelle
attivita' di inserimento delle registrazioni dei trattamenti da: 
      a) medici veterinari  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018; 
      b) medici  veterinari  di  cui  all'articolo  32  del  presente
decreto, diversi da quelli previsti dalla lettera a); 
      c)  medici  veterinari  che  hanno   emesso   la   prescrizione
veterinaria. 
    2) I  medici  veterinari  di  cui  al  punto  1)  provvedono  con
immediatezza agli adempimenti informatici cui agli articoli  32,  33,
34 e 36 del presente  decreto  e  correlati  alla  registrazione  dei
trattamenti, in  modo  da  consentire  il  rispetto  del  termine  di
quarantotto ore previsto del decreto legislativo 16  marzo  2006,  n.
158. 
D) Adempimenti dei farmacisti operanti presso attivita' di vendita al
dettaglio e di vendita diretta e  del  personale  responsabile  della
fornitura di mangimi medicati e prodotti intermedi. 
    1) I farmacisti operanti presso attivita' di vendita al dettaglio
e di vendita diretta di cui all'articolo 23 del presente decreto e  i
responsabili  della  fornitura  di  mangimi   medicati   e   prodotti
intermedi, al fine di consentire la registrazione  dei  medicinali  e
dei mangimi medicati somministrati  agli  animali  da  produzione  di
alimenti,  devono   registrare   nel   sistema   di   tracciabilita',
contestualmente alla dispensazione, le  forniture  effettuate  dietro
presentazione di prescrizione medico-veterinaria.