Allegato IV (articolo 16, comma 3) IL SISTEMA INFORMATIVO DI TRACCIABILITA' (articolo 2, comma 2, lettera b). Introduzione. Il sistema informativo di tracciabilita' di cui all'articolo 2 comma 2, lettera b) del presente decreto contiene le informazioni relative ai medicinali veterinari autorizzati o registrati a essere immessi in commercio sul territorio italiano, ai medicinali veterinari autorizzati in altro Stato membro o in un Paese Terzo introdotti in conformita' agli articoli 112,113,114 e116 del regolamento. In aggiunta alle informazioni di cui al precedente periodo, il sistema informativo di tracciabilita' contiene le informazioni relative: a formule magistrali e officinali, ai medicinali veterinari immunologici inattivati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento, ai medicinali autorizzati per l'uso umano prescritti ai sensi degli articoli 112, 113 e 114 del regolamento, limitatamente alle fasi di prescrizione, fornitura e somministrazione dei medicinali a specie animali destinate alla produzione di alimenti; a mangimi medicati e prodotti intermedi, relativamente alle fasi di prescrizione, produzione per autoconsumo, fornitura e somministrazione a specie animali destinate alla produzione di alimenti. Il sistema informativo di tracciabilita' non contiene le informazioni relative ai trattamenti eseguiti su animali degli allevamenti familiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il Ministero della salute aggiorna e pubblica sul sito istituzionale le modalita' applicative delle disposizioni in materia di tracciabilita'. A) Modalita' di accesso al sistema informativo di tracciabilita': raccolta e trasmissione dei dati. 1) Il Ministero della salute attribuisce ai fabbricanti, ai depositari, ai distributori all'ingrosso, alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e ai grossisti autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari un identificativo univoco, distinto per sede territoriale del soggetto stesso. 2) I medici veterinari sono identificati attraverso il numero di iscrizione registrato all'albo professionale degli ordini provinciali. 3) I detentori e i proprietari di animali, e i relativi impianti di allevamento e custodia, sono identificati e registrati nella banca dati nazionale (B.D.N.) dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute. 4) Gli operatori del settore dei mangimi registrati o riconosciuti sono iscritti nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti (SINVSA). 5) I soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono attenersi alle specifiche tecniche di identificazione dei medicinali veterinari, di raccolta, di registrazione e trasmissione delle informazioni previste dal sistema informativo di tracciabilita' riportate nel manuale recante le modalita' applicative pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute. 6) Le trasmissioni dei dati avvengono in modalita' sicura, secondo le specifiche tecniche riportate nelle modalita' applicative pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute. 7) Le farmacie, ai fini dell'erogazione dei medicinali prescritti con la ricetta veterinaria elettronica, possono utilizzare l'infrastruttura della ricetta elettronica (Sistema di accoglienza centrale-SAC, del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero tramite il Sistema di accoglienza regionale- SAR per le Regioni /province autonome che ne sono provviste) di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2011, n. 264, nell'ambito del Sistema tessera sanitaria gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze. A tale ultimo fine l'infrastruttura SAC, anche tramite il SAR, e' interconnessa con il Sistema di tracciabilita' secondo le modalita' applicative pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute. B) Accesso ai dati del sistema informativo della tracciabilita'. 1) Il Ministero della salute e' titolare del trattamento dei dati del sistema informativo della tracciabilita' per le specifiche funzioni istituzionali. 2) Il Ministero dell'economia e delle finanze e' responsabile del trattamento dei dati di cui al punto 7) della lettera A) del presente allegato. 3) Sono autorizzate all'accesso al sistema informativo di tracciabilita' le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento ai dati del proprio territorio nonche' le aziende sanitarie locali per le specifiche funzioni istituzionali. 4) Sono previsti diversi livelli di accesso in funzione della necessaria garanzia di riservatezza dei dati comunicati dai soggetti di cui alla lettera A) del presente allegato. C) Adempimenti dei proprietari e dei detentori degli animali destinati alla produzione di alimenti e dei medici veterinari. 1) Ferma restando la responsabilita' nell'adempimento dei rispettivi obblighi, i proprietari e i detentori degli animali destinati alla produzione di alimenti possono farsi assistere nelle attivita' di inserimento delle registrazioni dei trattamenti da: a) medici veterinari di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018; b) medici veterinari di cui all'articolo 32 del presente decreto, diversi da quelli previsti dalla lettera a); c) medici veterinari che hanno emesso la prescrizione veterinaria. 2) I medici veterinari di cui al punto 1) provvedono con immediatezza agli adempimenti informatici cui agli articoli 32, 33, 34 e 36 del presente decreto e correlati alla registrazione dei trattamenti, in modo da consentire il rispetto del termine di quarantotto ore previsto del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158. D) Adempimenti dei farmacisti operanti presso attivita' di vendita al dettaglio e di vendita diretta e del personale responsabile della fornitura di mangimi medicati e prodotti intermedi. 1) I farmacisti operanti presso attivita' di vendita al dettaglio e di vendita diretta di cui all'articolo 23 del presente decreto e i responsabili della fornitura di mangimi medicati e prodotti intermedi, al fine di consentire la registrazione dei medicinali e dei mangimi medicati somministrati agli animali da produzione di alimenti, devono registrare nel sistema di tracciabilita', contestualmente alla dispensazione, le forniture effettuate dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria.