(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 24)
                             Articolo 24 
 
                       Bollettino di trasporto 
 
  §1 Gli obblighi  contrattuali  relativi  al  trasporto  di  veicoli
devono essere attestati da un bollettino di trasporto  consegnato  al
viaggiatore. Il bollettino di trasporto  puo'  essere  integrato  nel
titolo di trasporto del viaggiatore. 
  §2  Le  particolari  disposizioni  per  il  trasporto  di  veicoli,
contenute nelle Condizioni generali di trasporto determinano la forma
ed il contenuto del bollettino di trasporto, nonche' la lingua  ed  i
caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L'articolo 7, §  5
si applica per analogia. 
  § 3 Devono almeno essere iscritti sul bollettino di trasporto: 
    a) il trasportatore o i trasportatori; 
    b)  l'indicazione  che  il  trasporto  e'  soggetto,   nonostante
qualsiasi clausola contraria, alle  presenti  Regole  uniformi;  cio'
puo' essere fatto con la sigla CIV; 
    c) ogni altra indicazione necessaria  per  provare  gli  obblighi
contrattuali relativi ai trasporti dei veicoli, e che  consentano  al
viaggiatore di far valere  i  diritti  risultanti  dal  contratto  di
trasporto. 
  § 4 Il viaggiatore deve accertarsi, quando riceve il bollettino  di
trasporto,  che  quest'ultimo  e'  stato  emesso   secondo   le   sue
indicazioni.