Art. 702 
                             Riservatari 
 
1. I bandi di concorso per il reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno e quadriennale possono  prevedere,  nel  limite
massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve a favore di: 
a) diplomati presso le scuole militari; 
b) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per  gli  orfani  dei
militari di carriera dell'Esercito italiano; 
c)  assistiti  dell'Istituto  Andrea  Doria,  per  l'assistenza   dei
familiari e degli orfani del personale della Marina militare; 
d) assistiti dall'Opera nazionale figli degli aviatori; 
e) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per  gli  orfani  dei
militari dell'Arma dei carabinieri; 
f) figli di militari deceduti in servizio.