Art. 868 
 
Uso delle onorificenze pontificie e degli  ordini  equestri  e  delle
                         decorazioni estere 
 
1. L'uso delle onorificenze pontificie  e  degli  ordini  equestri  e
delle  decorazioni  militari  estere  sulle  uniformi   militari   e'
disciplinato con decreto del Ministro della difesa.