Art. 261. 
 
  La velocita' della corrente  d'aria,  calcolata  come  media  nella
sezione piu' ristretta della via percorsa,  non  deve  superare  i  6
m/sec salvo che nei pozzi  sboccanti  a  giorno,  nelle  condotte  di
areazione e nelle gallerie che non servono normalmente  al  trasporto
dei materiali ed alla circolazione del personale. 
  Con ordine di servizio del direttore  deve  essere  stabilita,  per
l'intero sotterraneo o per singoli scomparti e settori, la  velocita'
minima delle  correnti  d'aria,  in  base  alle  caratteristiche  del
giacimento,  alle  temperature  ed   allo   stato   igrometrico   del
sotterraneo,  al  fine  di   determinare   soddisfacenti   condizioni
ambientali di lavoro. 
  Eccezione  fatta  per  i  cantieri  per  i  quali   e'   consentita
l'areazione per diffusione, a termini  dell'art.  275,  la  velocita'
minima delle correnti di aria non deve essere inferiore a 10 cm/sec.