Art. 261. La velocita' della corrente d'aria, calcolata come media nella sezione piu' ristretta della via percorsa, non deve superare i 6 m/sec salvo che nei pozzi sboccanti a giorno, nelle condotte di areazione e nelle gallerie che non servono normalmente al trasporto dei materiali ed alla circolazione del personale. Con ordine di servizio del direttore deve essere stabilita, per l'intero sotterraneo o per singoli scomparti e settori, la velocita' minima delle correnti d'aria, in base alle caratteristiche del giacimento, alle temperature ed allo stato igrometrico del sotterraneo, al fine di determinare soddisfacenti condizioni ambientali di lavoro. Eccezione fatta per i cantieri per i quali e' consentita l'areazione per diffusione, a termini dell'art. 275, la velocita' minima delle correnti di aria non deve essere inferiore a 10 cm/sec.