Art. 635. 
      Scuole italiane non conformi alle scuole italiane statali 
 
  1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, a titoli di studio rilasciati  da
scuole secondarie italiane all'estero che non  siano  sostanzialmente
conformi alle corrispondenti  scuole  statali  italiane  puo'  essere
concesso il riconoscimento legale, previo  superamento  di  un  esame
integrativo da svolgersi  presso  scuole  secondarie  del  territorio
nazionale, con modalita' e nei limiti stabiliti nel decreto medesimo.